conto termicoIl 20 gennaio 2016 è stata finalmente raggiunta l’intesa – dopo un periodo di lunga istruttoria tecnica da parte del ministero dello Sviluppo economico e dopo un confronto molto acceso con Regioni ed enti locali, rappresentati dall’Anci – sul nuovo conto termico 2.0 ovvero l’aggiornamento del sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, di cui all’articolo 28, comma 2, lettera g), del Dlgs 28/2011 e al decreto interministeriale 28 dicembre 2012. A disposizione ci sono 900 milioni di euro annui, di cui 700 per i privati e imprese e 200 per la pubblica amministrazione.

 

Il nuovo decreto, firmato il 27 gennaio dal Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, riguarda l’aggiornamento del meccanismo di incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili – anche detto “Conto termico” – e di incremento di efficienza energetica di piccole dimensioni, come previsto dall’articolo 28 del Dlgs 28/2011. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta saranno necessari 90 giorni per l’entrata in vigore.

 

Le nuove regole

 

Il nuovo atto si inserisce in un quadro normativo fortemente mutato e aggiornato, grazie al recepimento delle direttive comunitarie 31/2010 sugli edifici “quasi zero” e 27/2012 sull’efficienza energetica. In particolare, gli ultimi 24 mesi hanno visto una intensificazione del processo di approvazione di norme tecniche necessarie all’adeguamento del nostro sistema regolatorio e non solo incentivante sull’efficienza energetica, che in parte dialogano con gli strumenti incentivanti:

 

1. adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

 

2. schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;

 

3. applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

 

Già il Dlgs 102/2014 di recepimento della direttiva 27/2012 aveva introdotto alcune novità rispetto l’impianto originario del meccanismo incentivante termico definito nel 2011, allargando ad esempio la rosa dei soggetti ammessi a richiedere l’incentivo e prevedendo la possibilità per la Pa di fruire dell’incentivo mediante acconto e successivi Sal, fino a un massimo del 65% del costo sostenuto.

 

A ciò si aggiungono le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) e nello Sblocca Italia (decreto legge 212/2014) che vanno nella direzione della diversificazione e innovazione tecnologica, nell’aggiornamento degli incentivi e di una maggiore semplificazione dell’utilizzo dello strumento attraverso modulistica standard.

 

D’altro canto, l’efficienza energetica è uno dei temi più rilevanti e strategici che si stiano dibattendo in questi ultimi anni in ambito europeo e internazionale e in modo particolare nell’ambito degli edifici. Lo dimostra la direzione che ha preso la Commissione europea con la comunicazione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020», adottata dal Mef come linee guida sugli aiuti di Stato nel settore (2014/C 200/0), in cui si rileva una situazione di fallimento del mercato presente nel quadro delle misure di efficienza energetica nell’edilizia e per cui si ritiene possano essere necessari aiuti di Stato per promuovere gli investimenti sui fondi strutturali 2014-2020. Questi ultimi prevedono un’ampia dotazione sull’efficienza energetica e condensata nell’Obiettivo tematico 4 «Sostenere la transizione verso un’economia a basso tenore di carbonio in tutti i settori» che ammonta in totale a circa 4 miliardi di euro.

 

Richiesta di anticipazione dell’incentivo

 

Nella lunga fase di confronto tecnico con il ministero dello Sviluppo economico, tra dicembre 2015 e gennaio 2016, l’Anci in raccordo con il Coordinamento delle Regioni e con il supporto del ministero dell’Ambiente, ha cercato e trovato una soluzione per risolvere il nodo della richiesta di anticipazione dell’incentivo da parte delle amministrazioni pubbliche soprattutto comunali, dirimente per l’efficacia del provvedimento e per l’utilizzo del meccanismo incentivante. La soluzione individuata nella concessione da parte del Gse di una “prenotazione” consente al Comune di ascrivere a bilancio la somma relativa all’incentivo concesso e di procedere con l’utilizzare il finanziamento già nella fase di selezione pubblica di un eventuale partner terzo (Esco). Questo diventa un passaggio cruciale per il successo dell’iniziativa, dato che la prenotazione e l’ottenimento dell’anticipazione al momento dell’avvio lavori liberano la pubblica amministrazione da qualsiasi condizionamento nella scelta degli interventi da attuare e nella loro priorità. Se tale meccanismo si accompagnerà, come Anci sta cercando di sensibilizzare, a un utilizzo efficace e mirato da parte delle Regioni dei fondi 2014-2020 e a una diffusione capillare e a un impiego dei nuovi modelli di contratto di performance energetici (gli Energy Performance Contract), il mix di strumenti a disposizione riuscirà finalmente a produrre dei risultati tangibili nel comparto pubblico. I primi infatti sono necessari a consentire la copertura da parte della pubblica amministrazione della restante quota di costo per gli investimenti (dal momento che il Conto termico rende possibile per le pubbliche amministrazioni la cumulabilità dell’incentivo con altri strumenti, ad esempio, in conto capitale fino al 100% dell’investimento), i secondi rendono più equo e trasparente il rapporto degli enti locali con i soggetti terzi (le Esco) e tutelano entrambi promuovendo il reale miglioramento delle prestazioni energetiche e il raggiungimento degli obiettivi.

 

I vantaggi per i Comuni

 

Per il comparto pubblico, specie i Comuni, è un’occasione preziosa per intervenire sul proprio patrimonio edilizio. Per i privati probabilmente le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica prorogate al 65% dalla legge di stabilità potranno ancora essere più convenienti rispetto al Conto termico nuova versione. In parte perché il meccanismo delle detrazioni fiscali presenta l’innegabile vantaggio di essere in piedi da molti anni e, quindi, ben conosciuto da utenti finali, venditori e installatori. In parte perché conseguentemente risulta un sistema meno complicato da calcolare e applicare, e inoltre per impianti di piccola taglia più conveniente rispetto alla quota di costo “di mancata uscita” grazie alla detrazione e rispetto al tempo di ritorno dell’investimento.

 

L’ente locale ha un vantaggio rispetto ai privati non soltanto consistente nel meccanismo di riconoscimento dell’incentivo e dell’anticipazione ma anche nella tipologia di interventi ammissibili. Ad esempio solo gli enti pubblici possono utilizzare gli incentivi per interventi che riguardano l’involucro o la sostituzione dei corpi illuminanti interni o delle pertinenze esterne di un edificio con quelli ad alta efficienza, nonché per interventi relativi l’installazione di sistemi di monitoraggio e controllo degli impianti di riscaldamento e/o raffrescamento (ad esempio i regolatori della temperatura interna sulla base della temperatura esterna). Interventi molto semplici tecnicamente e di modesta entità finanziaria che però possono risultare ad alto impatto ed efficacia all’interno di un edificio pubblico sia rispetto al microclima e confort interno, sia rispetto alla riduzione della quota di emissioni prodotte, nonché rispetto al notevole taglio della bolletta della pubblica amministrazione.