La legge di conversione del D.L. 90/2014 realizza una sostanziale “rivoluzione” della disciplina degli incentivi specifici spettanti a determinate figure degli enti locali, come i segretari comunali e provinciali, gli avvocati interni ed i “progettisti” degli uffici tecnici.

Piuttosto rilevante e significativa è la novella che ha interessato questi ultimi, che parte dall’abrogazione esplicita del comma 5 dell’art. 92 del Codice dei Contratti, il quale puntualmente prevedeva che «una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, … è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori».

La nuova regolamentazione è, invece, ora contenuta nel neo-introdotto comma 7 bis dell’art. 93 che, in modo consimile (ma non identico) afferma inizialmente che «a valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la  progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un  lavoro».

Come si può facilmente notare la differenza risiede precipuamente nel fatto che ora non si fa immediatamente rinvio alla contrattazione ed al successivo regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per l’effettuazione della ripartizione tra i diversi destinatari, in quanto – come si vedrà di seguito – è la stessa legge ad individuare una prima ripartizione, che – tra l’altro – riduce la quota destinata al personale, escludendo altresì le figure dirigenziali.

Vi è, invece, la conferma sia del limite massimo (sempre pari al 2%) sia della circostanza che lo stanziamento è a valere, quale modalità di finanziamento, sul quadro economico dell’opera o dell’intervento da realizzare, di cui costituisce una componente di spesa a cui si rende necessario assicurare la corrispondente copertura.

Parimenti confermata è la regola secondo la quale la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità ed alla complessità dell’opera oggetto di realizzazione.

Il fondo così costituito, ai fini della destinazione, è poi uddiviso in due quote, di cui la prima, per effetto della previsione di legge, risulta pari all’80% ed è distribuita tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori.

Le modalità ed i criteri sono definiti in sede di contrattazione integrativa e devono essere recepiti in un apposito regolamento, il quale deve tenere conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro  economico del progetto esecutivo.

La seconda quota, pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo, non è invece destinata al personale bensì «all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonchè all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini».

In forza della rilevante novella introdotta, pertanto, gli enti locali saranno chiamati a breve a definire mediante la propria attività regolamentare la disciplina attuativa e di dettaglio del nuovo “fondo” per la progettazione e l’innovazione destinato ora meno al personale (sia per la riduzione della quota finalizzata sia per l’esclusione dei dirigenti) e più al finanziamento di acquisti ed interventi di razionalizzazione ed innovazione.

A quest’ultimo proposito, tra l’altro, è da sottolineare che tale scelta comporta anche una crescente complicazione contabile nella gestione, in quanto viene costituito un apposito fondo vincolato che dovrà essere sistematicamente verificato per riscontrarne la consistenza residuale ed il rispetto dei vincoli di destinazione (che, tra l’altro, non potrà essere mantenuto a residuo nella nuova contabilità armonizzata in assenza di effettiva esigibilità, essendo – in assenza di quest’ultimo requisito – allocato nell’ambito dell’avanzo di amministrazione).

 

FONTE: La Gazzetta degli Enti Locali

AUTORE: Marco Rossi

 

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