Il TAR del Lazio ha confermato il pagamento IMU sui terreni agricoli per il prossimo 26 gennaio 2015. Non ha, infatti, trovato accoglimento l’istanza di sospensione dell’efficacia del D.M. 28 novembre 2014 presentata dalle ANCI di Umbria, Liguria, Veneto e Abruzzo.

L’assessore alle Finanze, Francesco Saverio Coppola, comunica pertanto che i proprietari di terreni agricoli dovranno procedere al versamento dell’imposta, con applicazione delle modalità stabilite dal citato DM 28 novembre 2014, con cui sono stati ridefiniti criteri di esenzione in attuazione dell’articolo 22, comma 2, D.L. n. 66/2014.  L’aliquota da applicare è quella di base del 7,6 per mille. La base imponibile dell’imposta per i terreni è il valore della rendita catastale rivalutata del venticinque per cento e moltiplicata per il coefficiente di 135.

Per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il coefficiente è invece pari a 75.

I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
La parte di valore che supera i 32.000 euro è soggetta all’IMU senza alcuna riduzione.

 

 

FONTE: AgenParl – Agenzia Parlamentare per l’Informazione Politica ed Economica

AUTORE: Stefano Fanì

 

 

26 gennaio