Gli atti con cui alcune zone sono definite non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici devono essere motivati. Prima della dichiarazione di non idoneità, inoltre, va verificata l’attività svolta sui terreni. Lo ha chiarito il Tar Toscana con la sentenza 36/2015.
I ricorrenti sono proprietari di alcuni terreni siti nella provincia di Grosseto inseriti nell’area DOP “Bianco di Pitigliano” la quale è stata dichiarata non idonea alla installazione di impianti fotovoltaici dalla legge regionale n. 11/2011, salvo diversa determinazione provinciale.
Essi, lamentano che nonostante, in attuazione della predetta legge, la Provincia di Grosseto abbia stabilito di scorporare dai siti dichiarati ex lege non idonei le aree non effettivamente utilizzate ad avicoltura e viticoltura, inspiegabilmente, il terreni di loro proprietà, sui quali non sono presenti le predette coltivazioni, sarebbero stati inclusi nelle aree dichiarate non idonee dalla successiva delibera della Giunta Regionale n. 68 del 2011.
Tutto ciò avrebbe concretato i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e disparità di trattamento rispetto ad altri proprietari nei confronti dei quali il criterio di deperimetrazione stabilito dalla Provincia sarebbe stato correttamente applicato.
Nel costituirsi in giudizio la Provincia di Grosseto, oltre a proporre eccezioni di rito, ha affermato che nella proposta presentata alla Regione Toscana essa aveva effettivamente escluso le aree dei ricorrenti dalle zone non idonee alla installazione degli impianti fotovoltaici, ma la Regione avrebbe poi seguito altri (non meglio specificati) criteri di perimetrazione per uniformare il regime di tutela su tutto il territorio regionale.
Si è costituita nel giudizio anche la Regione Toscana la quale ha escluso che, nella specie, l’inclusione dell’area dei ricorrenti nell’ambito delle zone dichiarate non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici necessitasse di motivazione ed ha altresì eccepito il difetto di prova da parte dei ricorrenti del fatto che sui terreni di loro proprietà non sarebbero presenti ovicolture o viticolture.
L’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere contro la delibera della Provincia di Grosseto è fondata, atteso che la proposta formulata dal predetto Ente aveva escluso le aree di proprietà dei ricorrenti dal perimetro delle zone non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici.
Il ricorso è, invece, fondato laddove impugna la delibera della Regione Toscana.
Infatti, né dalla predetta delibera né dalla difesa spiegata dalla Regione emergono le ragioni per le quali la Proposta della Provincia di Grosseto sarebbe stata disattesa, ossia quali altri criteri, diversi dal quelli elaborati in sede provinciale, avrebbero condotto alla inclusione dei terreni di proprietà dei ricorrenti nelle zone ove la presenza dei predetti impianti non risulta ammessa.
Erra la Regione quando afferma che una siffatta motivazione non sarebbe stata necessaria in quanto la delibera da essa approvata avrebbe natura urbanistica.
Invero, gli atti di individuazione dei siti non idonei alla installazione di impianti fotovoltaici, diversamente dagli strumenti urbanistici generali, che costituiscono la sintesi di una pluralità di interessi pubblici e privati, sono volti a contemperare interessi specifici e ben individuati ai quali il legislatore attribuisce una rilevanza pubblicistica, ossia quello alla incentivazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili e quello alla tutela del paesaggio.
Il contemperamento di tali interessi deve avvenire attraverso una procedura volta a dare concreta evidenza sulla base di criteri puntualmente determinati delle ragioni ambientali per cui gli enti preposti ritengono di precludere in determinate aree la installazione di impianti fotovoltaici.
La provincia di Grosseto aveva correttamente stabilito un ragionevole criterio che prevedeva la verifica concreta sui singoli terreni della esigenza di salvaguardare le aree di denominazione di origine protetta stabilita in via generale ed astratta dalla legge regionale 11/2011 e, in seguito ad una attenta istruttoria, aveva escluso dalla proposta di perimetrazione le aree di proprietà dei ricorrenti riscontrando la insussistenza sugli stessi di uliveti o vigneti (e ciò costituisce la prova della fondatezza degli assunti di fatto su cui si basa il ricorso e che la regione, infondatamente, contesta).
Disattendendo tale logico sviluppo procedimentale la Regione ha deciso di includere anche i terreni appartenenti ai Sig.ri Mariotti, Lorenzetti e Zampetta nell’ambito delle aree non idonee senza, tuttavia, dare alcuna evidenza dei criteri a tal fine seguiti e della loro concreta applicazione.
Nei confronti della Regione il ricorso deve, quindi, essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti della Provincia di Grosseto, mentre nei confronti della Regione Toscana le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei confronti della Provincia di Grosseto e lo accoglie nei confronti della Regione Toscana, annullando, di conseguenza, la delibera consiliare n. 68 del 2011 nella parte in cui include i terreni di proprietà dei ricorrenti nell’ambito delle zone dichiarate non idonee alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Compensa le spese nei confronti della Provincia di Grosseto e condanna la Regione Toscana alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
FONTE: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III