In vista dell’imminente scadenza che potrebbe creare problemi operativi, l’ANCI ha predisposto una scheda di sintesi indicante quel che possono fare i Comuni, in base alla loro dimensione demografica, per l’acquisizione di beni e servizi (a partire dal 1° gennaio 2015) e per i lavori (1° luglio 2015).
Annunciate anche note di lettura sui due DPCM, in corso di emanazione, su criteri per l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori e del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, a seguito dei quali l’ANAC indicherà le modalità per chiedere di farne parte e che, comunque, non potranno superare il numero di 35.
L’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006 relativo ai Codice dei contratti pubblici ha previsto che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province.
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore o alle province, secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora soppressa e sostituita dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che nel frattempo ha già predisposto un Modello per l’affidamento dei contratti pubblici su cui i soggetti interessati potranno far pervenire osservazioni e commenti, non rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti.
Il termine di entrata in vigore di tale obbligo è stato via via differito da successivi atti legislativi, fino all’entrata in vigore (19 agosto 2014) della Legge n. 114/2014 che ha convertito il DL 24 giugno 2014, n. 90 avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, il cui Art. 23 l’ha fissato al 1º gennaio 2015, per quanto attiene all’acquisizione di beni e servizi, e al 1º luglio 2015, per l’acquisizione di lavori.
L’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ha espresso in più occasioni preoccupazioni che le difficoltà applicative e la necessità che i Comuni debbano predisporre un nuovo assetto organizzativo possano costituire una remora alla loro attività o che trovino terreno fertile soluzioni di corto respiro, elusive della normativa.
Per questo, l’ANCI ha messo on-line una scheda di sintesi in materia di Centrali di committenza e soggetti aggregatori, con cui si indica quel che possono fare i Comuni, in base alla loro dimensione demografica, per l’acquisizione di beni e servizi (a partire dal 1° gennaio 2015) e per i lavori (1° luglio 2015).
Inoltre, l’ANCI ha comunicato che sta predisponendo due note di lettura sui due DPCM in corso di emanazione, attuativi delle nuove regole introdotte dal DL 66/2014 riguardanti:
– i Criteri per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza;
– l’Istituzione di un tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza.
Per far parte dell’elenco occorrerà dimostrare di aver pubblicato, negli ultimi tre anni, bandi con importi di base superiori alla soglia comunitaria (204mila euro) per almeno 200 milioni di euro, senza mai scendere sotto a un ritmo da 50 milioni all’anno.
Dopo la emanazione dei DPCM, l’ANAC indicherà con un proprio provvedimento le modalità operative per chiedere di far parte dell’elenco dei soggetti aggregatori che sostituiranno le Stazioni Appaltanti.
Sulla base delle domande pervenute, l’Autorità formulerà l’elenco secondo un ordine decrescente in base al valore complessivo degli importi dei bandi di gara realizzati nell’ultimo triennio.
I soggetti aggregatori, nel cui elenco entrano di diritto il CONSIP e una Centrale di committenza per ogni Regione, come previsto dal DL 66/2014, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, non potranno essere superiori a 35 (art. 9, comma 5).
Come si può ben capire le procedure non sono semplici e i tempi sono piuttosto stretti.
FONTE: Regioni e Ambiente (www.regionieambiente.it)