1. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

1.1 Quali sono le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2013?

Il decreto del 19 marzo 2014 del direttore generale della direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico fissa all’art. 1 le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione. Al comma 2, stabilisce che le domande devono essere presentate, pena l’invalidità, a partire dalle ore 10.00 del 23 aprile 2014, attraverso un’apposita procedura informatica accessibile dalla sezione “Bando Efficienza Energetica” del sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it..
Tale procedura informatica sarà resa disponibile all’impresa proponente, per lo svolgimento delle attività preliminari alla compilazione della domanda, a partire dal 15 aprile 2014.

1.2 All’occorrenza di programmi di investimento che prevedano la realizzazione di opere murarie, sia l’acquisto di impianti ed attrezzature, bisogna presentare due distinte relazioni tecniche? (una asseverata dal tecnico che realizza le opere murarie e l’altra dal fornitore?)

In conformità con quanto espressamente previsto all’interno dell’allegato 2 “Relazione tecnica” al decreto direttoriale 19 marzo 2014, qualora il programma di investimento preveda congiuntamente la realizzazione di opere edili e di altri interventi tra quelli ammissibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del DM 05.12.2013, l’impresa deve compilare un’unica relazione tecnica, ferma restante la necessità di produrre un computo metrico estimativo a supporto della descrizione tecnica delle opere edili e dei relativi costi come disposto dall’articolo 5, comma 2 del predetto DM.

1.3 Dove trovo i codici di ID Intervento da riportare all’interno delle tabelle di cui alla sezione B2 della Relazione Tecnica (Allegato 2)?

Gli ID associati ai singoli interventi proposti dalle imprese sono quelli indicati all’interno dell’apposita sezione “Piano degli investimenti” presente all’interno della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di agevolazione, che sarà disponibile sul sito web www.mise.gov.it a partire dal 15 aprile 2014.

1.4 In merito all’adempimento relativo all’imposta di bollo a quanto ammonta l’importo da pagare? E con l’espressione annullamento dell’imposta di bollo cosa si intende?

L’importo da pagare per l’imposta di bollo ammonta ad euro 16,00 a decorrere dallo scorso 26 giugno 2013, con l’entrata in vigore della legge n. 71/2013 (art. 7-bis, comma 3, l’importo di euro 14,62 viene aumentato, in euro 16,00). Si precisa inoltre che la legge di stabilità 2014, legge n. 147/2013, in vigore dal 1°gennaio 2014, all’art.1, commi 591 e 592 prevede che, per le istanze presentate per via telematica, l’imposta di bollo è dovuta, nella misura forfettaria di € 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.
Con l’espressione annullamento dell’imposta di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR  n. 642 che reca: “L’annullamento  delle  marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio. Per l’annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o  altre  stampigliature  tranne  che per eseguirne l’annullamento in conformità dei precedenti commi. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza”.

1.5 La relazione tecnica di cui all’allegato 2 al decreto direttoriale del 19 marzo 2014 deve essere resa nella forma della perizia giurata?

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DM 05.12.2013, la relazione tecnica ivi indicata deve essere resa nella forma di perizia giurata, essa pertanto deve riportare in allegato in calce alla stessa il verbale di giuramento, reso, mediante specifica formula, dinanzi al Cancelliere di un Tribunale o a un Giudice di Pace o a un notaio, senza alcun vincolo territoriale.

Il relativo file deve essere firmato digitalmente solo dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore.

  1. REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

2.1 Per presentare domanda di agevolazione di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2013 un’impresa deve operare in settori specifici?

Possono accedere alle agevolazioni, come previsto dall’art. 4, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, le imprese che alla data di presentazione della domanda risultano attive e regolarmente iscritte nel registro delle imprese e costituite da almeno due anni. Le imprese di servizi devono essere costituite sotto forma di società.
Resta inteso che i programmi d’investimento, per essere ammissibili, devono essere finalizzati all’ottenimento di una riduzione nominale dei consumi di energia primaria secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del predetto decreto.
Gli interventi devono essere riferiti a settori diversi da quelli indicati dall’art 5, commi 3, 4 e 5, del decreto ministeriale del 5 dicembre 2013; sul sito del ministero, nella sezione dedicata, è pubblicato l’elenco analitico dei settori ammissibili e non (classificazione Ateco 2007).

2.2 È possibile presentare domanda di agevolazioni, ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, da parte di imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli?

No. In base a quanto disposto dall’art. 5, comma 4, di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2013, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d’investimento riguardanti, tra l’altro, il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
L’elenco completo dei codici ATECO di attività economica ammissibili alle agevolazioni del bando è disponibile nella sezione informativa “Bando Efficienza Energetica” del sito web www.mise.gov.it.

2.3 Possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, gli studi professionali?

Come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, possono accedere alle agevolazioni le imprese di servizi, purché costituite sotto forma di società e nei limiti dei programmi d’investimento ammissibili in base a quanto disposto nell’allegato 2 al predetto decreto.

2.4 Le start up innovative possono accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 5 dicembre 2013 in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del decreto stesso, che stabilisce che i soggetti ammissibili devono essere regolarmente costituiti da almeno due anni?

Il decreto ministeriale del 5 dicembre 2013 non prevede deroghe specifiche in favore delle start-up innovative, come definite dall’art. 25 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tali imprese, pertanto, possono essere ammesse alle agevolazioni solo qualora vengano rispettati tutti requisiti soggettivi previsti dal predetto decreto.

2.5 È possibile accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 5 dicembre  2013 in forma di ATI o di consorzio di imprese?

Una ATI non può accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 5 dicembre 2013; viceversa, un consorzio con attività esterna può essere ammesso a tali agevolazioni, fermo restando che il programma di investimento deve riguardare un’unità produttiva del consorzio stesso.

2.6 Possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, le società di persone, anche se non soggette all’obbligo del deposito del bilancio d’esercizio presso il registro delle imprese?

Si. Possono presentare domanda di partecipazione alle agevolazioni, in base all’art. 4 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, le imprese che alla data di presentazione della domanda risultano essere costituite da almeno due anni e iscritte nel registro delle imprese.
Ai fini della documentazione da produrre, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 comma 3, lettera c) del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, è prevista la redazione della dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai dati degli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 5 del decreto direttoriale  del 19 marzo 2014.

2.7 Possono presentare domande di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, le aziende in regime di contabilità ordinaria che nei due anni precedenti, tuttavia, siano state in contabilità semplificata?

Sì. Ai sensi dell’art 4, comma 1, del DM 5/12/2013 il requisito di trovarsi in regime di  contabilità ordinaria deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

2.8  Possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, gli enti/istituti di formazione le Università?

L’istruzione, nelle diverse attività di cui alla categoriaAteco 2007 cod. n. 85, rientra tra le attività economiche ammissibili ai sensi dell’art 5, comma 3, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013. Possono, quindi, presentare domanda di agevolazioni gli enti di formazione qualorain possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli articoli n. 4, n. 5 e n. 6, dal decreto ministeriale citato.

2.9  Gli enti no profit (fondazioni, onlus, enti ecclesiastici e altri) possono accedere alle agevolazioni del presente bando?

Gli enti e le organizzazioni no profit che hanno acquisito la qualifica di Impresa sociale possono accedere alle agevolazioni del presente bando.
Per imprese sociali si intendono le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Le imprese sociali sono disciplinate dalla Legge 13 giugno 2005, n. 118 “Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale” e dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”.
L’organizzazione che esercita un’impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

a)assistenza sociale
b)assistenza sanitaria
c)assistenza socio-sanitaria
d)educazione, istruzione e formazione
e)tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
f)valorizzazione del patrimonio culturale
g)turismo sociale
h)formazione universitaria e post-universitaria;
i)ricerca ed erogazione di servizi culturali;
j)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
k)servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme della Legge 13 giugno 2005, n. 118 e del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 sulle imprese sociali a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del suddetto D.lgs. 155/2006. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal suddetto decreto per gli atti costitutivi.

2.10 La nozione dimensionale dell’impresa intesa come grande, media o piccola, va definita in funzione della singola ragione sociale con cui si partecipa al bando oppure in riferimento al gruppo di imprese di cui si fa parte?

AI fini della classificazione delle imprese di piccola, media o grande dimensione, si rinvia ai criteri indicati nel decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
Nel caso di imprese partecipate, va individuato se trattasi di imprese associate o collegate, ai sensi del suddetto decreto ministeriale, e procedere, di conseguenza, al calcolo degli indicatori di cui agli articoli n. 8 e n. 9 del DM 5/12/2013.

  1. REQUISITI OGGETTIVI PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

3.1 Un’impresa avente sede legale in un ambito territoriale non rientrante tra quello eleggibile ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, può presentare domanda di agevolazione per la realizzazione di un investimento attinente un’unità produttiva localizzata in una delle regioni ammesse?

Si, ai sensi dell’art. 5, comma 6, lettera a), del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, i programmi di investimento devono riguardare un’unità produttiva localizzata nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (aree dell’Obiettivo Convergenza UE). Le Regioni Abruzzo, Basilicata e Sardegna non rientrano nelle Regioni dell’obiettivo convergenza.

3.2 Quali bilanci dovranno essere presi in considerazione per la verifica della capacità di rimborso e dei criteri di valutazione?

I dati utili ai fini della verifica della capacità di rimborso, di cui all’art. 9 del decreto ministeriale  5 dicembre 2013, devono riferirsi all’ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda, per il quale è stato approvato e depositato il relativo bilancio o, nel caso di imprese individuali e società di persone, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi.
Ai fini del calcolo degli indicatori, di cui all’articolo 8, comma 9, del predetto decreto, per la valutazione dei programmi d’investimento, i dati utili devono riferirsi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda, per i quali sono stati approvati e depositati i relativi bilanci o, nel caso di imprese individuali e società di persone, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi.
I dati sopra indicati devono essere riportati nella dichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 5 del decreto direttoriale 19 marzo 2014, da presentare unitamente alla domanda di agevolazione.

  1. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

4.1 Il concetto di “cambiamento fondamentale del processo di produzione” di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 05 dicembre 2013, deve intendersi riferito al conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico di cui al comma 2 dello stesso articolo?

Ai fini dell’ammissibilità dei programmi di investimento, il decreto ministeriale stabilisce che questi ultimi debbono configurare un “cambiamento fondamentale del processo di produzione svolto all’interno di un’unità produttiva esistente”. Tale concetto deve intendersi riferito alla capacità del programma di investimento proposto di conseguire una riduzione dei consumi energetici complessivi almeno pari alla soglia indicata dall’articolo 5, comma 2 del decreto.

4.2 È possibile realizzare programmi di investimento previsti su diverse unità produttive?

Ciascun programma d’investimento deve riferirsi ad un’unica unità produttiva.

4.3 Il minimo investimento indicato nel decreto è di € 30.000,00. Deve intendersi per singolo investimento o in riferimento all’investimento complessivo?

I limiti di costo indicati nell’art. 5, comma 6, lettera b) del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, sia quello minimo che quello massimo, sono riferiti all’ammontare complessivo delle spese ammissibili previste del programma di investimento, e non ai singoli costi.
In relazione alle singole spese, non è ammissibile l’acquisto di beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

4.4 Se il programma di investimento prevede spese da sostenere che eccedono il limite di € 3.000.000, il programma d’investimento viene rigettato nella sua totalità oppure la parte eccedente a carico della società, non viene considerata solo ai fini della determinazione delle spese ammissibili?

Nel caso in cui non siano rispettati i limiti di costo indicati nell’art. 5, comma 6, lettera b), del decreto ministeriale 5 dicembre 2013 il programma di investimenti è considerato inammissibile nel suo complesso.

4.5 L’acquisto o la costruzione dell’immobile aziendale e la realizzazione di opere murarie rientrano tra le spese ammissibili alle agevolazioni?

In base a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2013, le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, in cui rientrano, tra l’altro, le opere murarie e assimilate di valore non superiore al 40 per cento del costo complessivo dell’investimento ammesso. Le medesime devono essere funzionali al perseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico e tale rapporto di funzionalità dovrà risultare dalla relazione tecnica di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto.
Si precisa che, ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 6, del predetto decreto e il programma di investimenti deve essere concluso entro 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e le relative spese rendicontate entro e non oltre il 30 giugno 2015.

4.6 La riqualificazione di un impianto produttivo attualmente in uso può essere oggetto di un programma d’investimento?

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere il cambiamento fondamentale del processo di produzione svolto all’interno di un’unità produttiva esistente, tale da ottenere, a parità di capacità produttiva nominale, un risparmio energetico pari almeno al 10 per cento rispetto ai consumi di energia primaria, come disposto dal comma 2 dello stesso articolo.

4.7 È finanziabile l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto aziendale?

Si, a condizione che l’intervento proposto sia finalizzato alla produzione di energia per mero autoconsumo; rientra in questa accezione anche lo scambio sul posto regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08.

4.8 Gli investimenti di isolamento termico in alberghi e strutture turistiche complementari (ristoranti, sale congressuali, centri benessere, etc.) rientrano tra le attività ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2013?

L’elenco dei codici ATECO ammissibili è pubblicato nella sezione informativa “Bando Efficienza Energetica” del sito web www.mise.gov.it.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, i programmi di investimento ammissibili devono essere finalizzati alla riduzione nominale dei consumi di energia primaria impiegata all’interno dei cicli di produzione e/o di erogazione dei servizi svolti all’interno di una unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni Convergenza.
La relazione funzionale tra gli interventi proposti ed il predetto obiettivo di risparmio energetico deve essere documentato da un tecnico abilitato attraverso la relazione tecnica di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto.
Gli interventi di isolamento termico degli edifici sono ammissibili alle agevolazioni a condizione che gli stessi siano funzionali al conseguimento dell’obiettivo del contenimento dei consumi energetici presenti all’interno dell’unità produttiva interessata dal programma di investimento. La spesa per opere murarie e assimilate, in ogni caso, è ammissibile entro il massimale del 40% del costo totale ammissibile del programma di investimento proposto.

4.9 Si può accedere alle agevolazioni previste dal bando per un progetto di produzione di energia elettrica e termica [freddo], mediante l’utilizzo di un impianto di pirogassificazione da biomasse vegetali solide [ scarti ]?

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 05 dicembre 2013, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la sola finalità di autoconsumo.

4.10 Per una azienda che gestisce l’illuminazione pubblica di un Comune, l’ammodernamento della stesse rete mediante corpi illuminanti a LED, la realizzazione di parti nuove, la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa il pagamento di tutte le bollette relative alle utenze interessate, possono rientrare nella definizione di programma di investimento ammissibile secondo quanto disposto dall’art. 5 al comma 1.c del decreto con la dicitura “installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi”?

Il concetto di unità produttiva previsto dall’articolo 5, comma 1 del bando non può essere esteso alla gestione di una rete di pubblica illuminazione manutenuta da un affidatario privato a seguito di una procedura di project financing. Per quanto sopra, il programma d’investimento ipotizzato non può essere considerato ammissibile alle agevolazioni, se non per la parte di investimenti che afferiscono all’efficientamento energetico delle unità produttive presso cui l’impresa svolge la sua attività economica (es. magazzini, laboratori, opifici di cui l’impresa dispone in forza di un idoneo titolo di disponibilità).
Ovviamente l’ammissibilità degli investimenti decorre dalla data successiva a quella di presentazione della domanda.

4.11 Sono agevolabili gli interventi aventi ad oggetto l’acquisto o l’ammodernamento di celle frigorifero e relativi motori ad alta efficienza energetica da installare su autocarri, o l’acquisto di autocarri a metano?

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 lettera d) del DM 05.12.2013, le spese riferite ai mezzi mobili sono ammissibili qualora inerenti mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Gli interventi proposti devono in ogni caso consentire il conseguimento degli obiettivi minimi di risparmio energetico di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto.

4.12 La realizzazione di un impianto per autoconsumo di proprietà del proponente, ma installato presso un altro soggetto giuridico che beneficia della produzione, è ammissibile ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2013?

La soluzione prospettata non è ammissibile. L’impianto di produzione di energia per autoconsumo rientra tra gli investimenti ammissibili, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, se riferito ad un’unità produttiva nella disponibilità del soggetto proponente. Quest’ultima dovrà essere documentata con idoneo titolo di disponibilità debitamente registrato. Nel caso di specie, pertanto, l’installazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile presso terzi, non è ammissibile poiché in contrasto con la prescrizione secondo cui tali impianti debbono essere utilizzati per solo fine di autoconsumo a beneficio del proponente.

4.13 È ammissibile un programma di investimenti da realizzare su un impianto in affitto e/o in locazione finanziaria e, in tal caso, è prevista una durata minima del contratto stesso?

Gli investimenti per essere ammissibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013 e del decreto attuativo del 19 marzo 2014, devono essere riferiti ad un’unità produttiva nella piena disponibilità del soggetto proponente.  Quest’ultima deve essere documentata con idoneo titolo di disponibilità debitamente registrato (atto di proprietà, contratto di affitto a altro titolo equivalente), che deve essere allegato alla domanda. Non sono ammesse, ai sensi dell’art 6 comma 5, del decreto citato, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria.

In conformità con quanto disposto dal decreto attuativo del Bando Efficienza Energetica, la durata dei contratti attestanti la disponibilità degli immobili oggetto dei programmi di investimento dovrà essere, in ogni caso, almeno pari, nel caso di PMI a 3 anni dalla data di ultimazione dello stesso programma di investimento, 5 anni nel caso di grandi imprese.

4.14 Con riferimento all’art. 5 comma 2, del decreto ministeriale 05 dicembre 2013, la soglia minima di risparmio energetico del 10% deve riguardare i consumi dei sistemi oggetto di intervento o i consumi dell’intera unità produttiva?

La soglia minima di risparmio energetico di cui all’art. 5, comma 2 del Decreto deve intendersi riferita all’intera unità produttiva oggetto del programma d’investimento.

4.15 Può accedere alle agevolazioni un’impresa la cui attività economica principale non è ammissibile, ma che disponga di uno o più codici secondari (secondo la classificazione ATECO 2007) attivi rientranti tra quelli ammissibili alle agevolazioni?

Le imprese il cui codice di attività economica principale risulti non ammissibile, le quali dispongano altresì di ulteriori codici di attività economica attivi rientranti tra quelli ammissibili alle agevolazioni possono accedere alle stesse. Per codici di attività economica attivi si intendono quelli inerenti attività che  hanno concorso alla formazione del volume d’affari complessivo.
In tale evenienza, il programma di investimento proposto deve in ogni caso essere riferito esclusivamente al codice di attività economica ammissibile alle agevolazioni.

4.16 Cosa si intende per realizzazione del programma di investimento con la modalità del c.d. “Contratto chiavi in mano” ai sensi dell’articolo 5, comma7 del DM 05 dicembre 2013?

La prescrizione di cui all’articolo 5, comma 7 del DM 05 dicembre 2013, inerente l’inammissibilità dei programmi realizzati con la modalità del c.d. “Contratto chiavi in mano” deve intendersi riferita a programmi di investimento complessi che prevedano una pluralità di interventi tra loro differenti, realizzati da un unico fornitore.
La fornitura e l’installazione di un impianto per la produzione a fini di autoconsumo di energia da fonte rinnovabile tramite ricorso ad un unico fornitore/installatore non si configura quale realizzazione in modalità “Chiavi in mano”.

4.17 Un impresa che realizza una nuova unità produttiva, dove attualmente non ha consumi energetici, può presentare la domanda di agevolazioni per la realizzazione di un impianto di cogenerazione diretto all’autoconsumo della nuova unità produttiva?

I programmi di investimento su nuove unità produttive non sono ammissibili. Ai sensi del decreto ministeriale del 5 dicembre 2013, comma 1, gli investimenti per essere ammissibili devono essere realizzati in un’unità produttiva esistente.

4.18 La sede legale di una ditta edile nella quale si svolge esclusivamente attività amministrativa, può essere considerata unità produttiva e quindi potenziale elemento beneficiario delle agevolazioni del DM 5/12/2013?

Si. A condizione che il soggetto proponente disponga della stessa sede legale in forza di un valido titolo di disponibilità secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto direttoriale 19 marzo 2014 e che la sede legale oggetto di investimenti sia localizzata nei territori delle regioni obiettivo convergenza, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del citato decreto.

4.19 È finanziabile un impianto di trigenerazione con alimentazione a metano anziché biomasse?

In base all’articolo 5, comma 1, lettera d, del decreto ministeriale del 5 dicembre 2013, rientra tra le tipologie di interventi ammissibili l’installazione di impianti per la produzione dell’energia termica ed elettrica per autoconsumo, a condizione che gli stessi concorrano alla riduzione dei consumi pregressi di energia primaria in misura almeno pari alla soglia indicata nell’articolo 5, comma 2 dello stesso decreto.

4.20 Se un’azienda è proprietaria di circa 20 strutture tra ipermercati e supermercati, volendo attivare un programma di investimenti su più punti vendita, può presentare un’unica domanda e differenziare il finanziamento tra i relativi punti vendita sulla base delle diverse superfici; o è necessario presentare più domande nei limiti di cui al programma per ogni ipermercato da trattare?

Ai sensi  dell’art 1, comma 7, del decreto di attuazione del 19/3/2014,  le imprese  devono presentare una domanda di agevolazione per ciascuna unità produttiva. I limiti di investimento, minimo di € 30.000,00 e massimo pari a € 3.000.000,00, di cui all’art 5, comma 6 lettera b), del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, sono riferiti al programma di investimenti per singola unità produttiva.

4.21 È ammissibile alle agevolazioni del DM 05 dicembre 2013 la “mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature”?

Ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del DM 05 dicembre 2013 gli interventi che abbiano ad oggetto la mera sostituzione di impianti, macchinari ed attrezzature non sono ammissibili.
A titolo meramente esemplificativo, la sostituzione di una caldaia con un’altra con analoghe caratteristiche tecniche e tecnologiche è da considerarsi “mera sostituzione” e pertanto non ammissibile alle agevolazioni. Laddove la stessa caldaia fosse sostituita con una con maggiori livelli di efficienza energetica, la stessa sarebbe ammissibile.
In ogni caso, la maggiore efficienza degli interventi proposti deve essere asseverata da un tecnico abilitato attraverso la compilazione di un’apposita perizia giurata nelle modalità di cui all’Allegato 2 del decreto direttoriale del 19 marzo 2014.

4.22 È ammissibile alle agevolazioni del DM 05 dicembre 2013 un programma di investimenti relativo ad un’unità produttiva dismessa? Cosa si intende per unità produttiva esistente?

No, ai sensi dell’art 5, comma 1, del  decreto ministeriale 05 dicembre 2013  il programma di investimenti, per essere ammissibile, deve riguardare un’unità produttiva esistente e deve essere finalizzato ad ottenere, a parità di capacità produttiva nominale, un risparmio energetico pari almeno al 10% dei consumi di energia primaria.

Per unità produttiva esistente si intende un’unità produttiva attiva da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

4.23 Un’azienda che svolge un’attività che non è ammissibile ai sensi del DM 05 dicembre 2013 ma che decide di realizzare un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW per la riduzione dei consumi in azienda, tale intervento può essere ammesso alla agevolazione? Si tenga presente che la realizzazione dell’impianto comporterà automaticamente l’assegnazione all’azienda del codice Ateco di produttore di energia elettrica, codice ammesso dal presente bando.

No. Ai sensi dell’art 5 del DM 5/12/2013 i programmi di investimento per essere ammissibili devono essere riferiti ad una unità produttiva esistente e il  programma di investimento proposto deve essere riferito al codice di attività economica ammissibile alle agevolazioni; tale programma, inoltre, deve essere finalizzato a consentire una riduzione nominale dei consumi di energia primaria pari, a parità di capacità produttiva nominale, almeno al 10%.
L’elenco dei codici di attività economica ammissibili alle agevolazioni del bando è disponibile nella sezione informativa “Bando Efficienza Energetica” del sito web www.mise.gov.it.

4.24 È ammissibile alle agevolazioni del DM 05 dicembre 2013 un programma di investimenti relativo ad un’unità produttiva esistente da più di due anni, ma entrata nella gestione del soggetto proponente l’investimento (a sua volta attivo da più di due anni) da meno di due anni, per acquisto/affitto di ramo d’azienda?

Sì, purché l’unità produttiva sia nella piena disponibilità del proponente, documentata da idoneo titolo di disponibilità debitamente registrato e allegato alla domanda, come da decreto direttoriale del 19/3/2014. Resta inteso che il programma di investimento deve essere riferito ad un’attività economica ammissibile, ai sensi dell’art 5, comma 3, del DM 5/12/2013 e rispondere agli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli articoli n. 4, 5 e 6, del medesimo decreto.

4.25 Le disposizioni riportate all’interno dell’Allegato 1 al DM 05 dicembre 2013 circa il limite dimensionale (500kW) per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo sono da intendersi riferite esclusivamente alle imprese che svolgano attività economiche di cui alle categorie 35.1 e 35.3 della classificazione ATECO 2007) oppure si intendono estese anche a tutte le imprese richiedenti le agevolazioni del predetto decreto?

La soglia dimensionale dei 500 kW indicata all’interno dell’Allegato 1 al DM 05 dicembre 2013 deve intendersi riferita esclusivamente alle imprese che svolgano un’attività rientrante nelle categorie 35.1 e 35.3 della classificazione ATECO 2007.
In proposito, si ribadisce che in ogni caso gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) devono essere utilizzati ad esclusivi fini di autoconsumo, includendo in tale accezione anche lo scambio sul posto di cui alla Delibera ARG/elt 74/08. Quest’ultima definisce in 200 kW la potenza nominale massima consentita per il ricorso allo scambio sul posto.
Si precisa, altresì, che i predetti impianti dovranno essere dimensionati in stretta correlazione e coerenza con i consumi medi pregressi registrati all’interno dell’unità produttiva. Nell’eventualità in cui il programma di investimento proposto preveda la realizzazione di tali impianti, la perizia giurata di cui all’articolo 5, comma 2 del DM 05 dicembre 2013 dovrà asseverare la funzionalità dell’intervento proposto ai fini del solo autoconsumo ed al conseguente contenimento dei consumi energetici registrati all’interno dell’unità produttiva oggetto del programma d’investimento in misura almeno pari alla soglia minima indicata nello stesso articolo. La perizia dovrà altresì esplicitare le modalità attraverso cui si è valutato il dimensionamento del predetto impianto.

4.26 Un programma di investimento che abbia ad oggetto la delocalizzazione di una unità produttiva esistente, presso altra unità produttiva localizzata nei terrori agevolabili e già nella disponibilità del soggetto proponente può essere ammesso alle agevolazioni di cui al DM 05.12.2013?

Si. A condizione che l’unità produttiva presso cui si intende effettuare la delocalizzazione continui ad esercitare la medesima attività economica svolta nell’unità produttiva precedente e che il sito di destinazione risulti attivo da almeno due anni e nella disponibilità effettiva del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. In questo caso, l’analisi dei consumi pregressi terrà conto dei dati riferiti alla precedente unità produttiva. La relazione tecnica di cui all’articolo 5, comma 2 del DM 05.12.2013 dovrà in ogni caso attestare l’efficacia del programma di investimento proposto nel conseguire la soglia minima di risparmio energetico fissata dal medesimo articolo.
Nel caso in cui, il programma di investimento proposto interessi un’unità produttiva acquisita dal soggetto proponente attraverso la stipula di un contratto di cessione di ramo d’azienda (o altro atto di acquisizione equivalente, ad esempio fitto di ramo d’azienda), lo stesso sarà ammissibile alle agevolazione, laddove tale unità produttiva risulti attiva da almeno due anni e l’attività economica svolta all’interno della stessa rientri tra quelle ammissibili alle agevolazioni. In tal caso, la perizia giurata di cui all’art. 5, comma 2 del DM potrà prendere a riferimento i consumi pregressi rilevati presso la stessa unità produttiva acquisita.
L’immobile oggetto del programma di investimento deve in ogni caso essere nella disponibilità del soggetto proponente, secondo le disposizioni di cui all’Allegato 1 al decreto direttoriale 19 marzo 2013.

4.27 Nel caso in cui il programma di investimento proposto abbia ad oggetto esclusivamente interventi di isolamento termico di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del DM 05.12.2013, la limitazione di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del DM 05.12.2013, secondo cui le spese per opere murarie non devono superare il 40% dell’investimento, si applica?

No. La predetta limitazione si applica solo ad interventi aventi ad oggetto la realizzazione di opere murarie diverse da quelle di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del DM 05.12.2013.

4.28 L’introduzione di un sistema di cogenerazione ad alto rendimento alimentato da combustibili fossili (metano) può considerarsi un intervento ammissibile rientrante nella categoria di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DM 05.12.2013 (installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell’energia termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva….”?

Si , a condizione che l’impianto in questione concorra effettivamente al contenimento dei consumi di energia primaria e che la relativa pertinenza, coerenza e funzionalità rispetto al predetto obiettivo risulti dalla perizia giurata di cui all’art. 5, comma 2 del DM 05.12.2013, quest’ultima dovrà altresì attestare che il dimensionamento dello stesso impianto è coerente con i consumi pregressi dell’impresa richiedente le agevolazioni.

  1. SPESE AMMISSIBILI

5.1 L’IVA può essere ricompresa tra le spese ammissibili?

Le spese ammissibili devono essere considerate al netto dell’IVA. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è, pertanto, ammissibile alle agevolazioni.

5.2 L’acquisto di macchinari usati rientra tra le spese ammissibili?

No, l’acquisto di macchinari usati non rientra tra le spese ammissibili ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013.

5.3 È possibile includere tra le spese ammissibili i costi di personale?

No, il costo del personale non rientra tra le spese ammissibili ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013.

5.4 Quando possono essere emessi gli ordini d’acquisto relativi al programma d’investimento oggetto della domanda di agevolazione?

Ai sensi dell’art. 5, comma 6 lettera c), del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, l’avvio del programma deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e per avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.
Non sono previste limitazioni in merito alle date di emissione degli ordini d’acquisto.   Unico vincolo è che il programma d’investimento deve essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, come disposto dal comma 6 lettera d) del suddetto articolo.

5.5 Gli infissi sono considerati opere murarie?

Si.

5.6 Sono ammissibili le spese sostenute a fronte di interventi effettuati su beni immobili di proprietà dei soci (o riconducibili ad essi in base al grado di parentela), di cui si dispone in forza di regolare contratto di locazione

Ai sensi dell’art 6, comma 4, del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, gli investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di opere murarie riferite a immobilizzazioni di proprietà dei soci dell’impresa proponente o, nel caso di soci persone fisiche, di parenti o affini dei soci entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alla quota di partecipazione nell’impresa stessa degli altri soci, con rilevazione da effettuare a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Restano in ogni caso ammissibili gli interventi di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto, diversi dalle opere murarie ed assimilabili.

5.7. Relativamente ad un investimento avente ad oggetto l’Installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica è possibile richiedere a finanziamento le spese sostenute per effettuare l’allacciamento alla rete del gas che alimenterà l’impianto?

I costi connessi con la realizzazione di impianti e/o altri interventi funzionali all’allaccio di un’unità produttiva alla rete elettrica e/o del gas (es. allaccio ad una cabina di trasformazione elettrica) sono ammissibili laddove questi rientrino in un più ampio intervento di efficientamento energetico della medesima unità produttiva e risultino pertanto funzionali al conseguimento della soglia minima di risparmio energetico di cui all’articolo 5, comma 2 del DM 05 dicembre 2013. Resta inteso l’ammissibilità dei predetti interventi è subordinata alla disponibilità delle aree e/o degli immobili su cui gli stessi interventi dovranno essere realizzati e che in nessun caso sono ammissibili alle agevolazioni i costi connessi con l’acquisto della disponibilità delle predette aree/immobili. Restano in ogni caso esclusi dall’ammissibilità alle agevolazioni i costi sostenuti dalle imprese per l’attivazione di nuove utenze elettriche e/o del gas o altre equivalenti.

  1. CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

6.1 Nel caso in cui l’azienda provveda alla installazione, per sola finalità di  autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell’energia  termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva oggetto del programma d’investimento è possibile usufruire dell’incentivo del GSE?

Secondo le disposizioni dell’articolo 5 comma 1 lettera d) del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, è ammissibile solo “l’installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell’energia termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva oggetto del programma d’investimento…..”.
Rientra nell’accezione di “autoconsumo” anche il c.d. “scambio sul posto” regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08.
Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di Scambio sul Posto; questi ultimi pertanto non sono ammissibili alle agevolazioni del decreto ministeriale 05.12.2013.

6.2 Il finanziamento agevolato del 75% degli investimenti ammissibili previsto dal decreto ministeriale 5 dicembre 2013, è cumulabile con la detrazione fiscale del 65% per interventi di efficientamento energetico?

Ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese, incluse quelle concesse in regime di “de-minimis”.  A norma dello stesso articolo, il cumulo delle agevolazioni è consentito esclusivamente con le agevolazioni concesse con il sistema dei certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica) secondo quanto disposto dall’articolo 10 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2012.

  1. PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

7.1 Ho bisogno di supporto (per la fase di registrazione o accesso alla piattaforma informatica / per l’uso della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni / per chiarimenti sul bando ): a chi posso rivolgermi?

Al fine di dare supporto alle imprese  per la presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2013 sono stati attivati tre diversi helpdesk.
Per problemi relativi alla registrazione e/o accesso è possibile contattare il Contact Center tramite due canali:
–    canale email all’indirizzo: supportoregistrazione.agevolazionidgiai@mise.gov.it;
–    canale telefonico al numero: 049 2015315 (numero di rete fissa con costi a carico del chiamante come da proprio contratto telefonico).
Il servizio telefonico di assistenza tecnica alla registrazione delle imprese al sistema è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.

Per richieste di supporto relative all’uso della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (supporto tecnico) è possibile contattare l’indirizzo email effenergetica.agevolazionidgiai@mise.gov.it;
Per richieste di chiarimenti sui contenuti del bando è possibile contattare l’indirizzo email info.bandoefficienzaenergetica@mise.gov.it.
Alle richieste di chiarimenti pervenute sarà data risposta cumulativa con lista di FAQ.

  1. PROCEDURA COMUNICAZIONE ORDINI DI ACQUISTO

8.1 L’impresa beneficiaria può trasmettere gli ordini di acquisto e le conferme d’ordine in momenti separati?

A norma dell’art. 3, comma 2 del Decreto direttoriale 19 marzo 2014, l’impresa beneficiaria provvede alla trasmissione degli ordini di acquisto ed alle conferme d’ordine relative ai beni, lavori e servizi previsti dal programma di investimento riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dello stesso.

Decorso inutilmente il predetto termine, l’impresa decade dal diritto di ricevere le agevolazioni.

L’impresa provvede contestualmente alla predetta comunicazione a trasmettere le coordinate bancarie del contro corrente (vincolato o dedicato) destinato alla realizzazione del programma di investimento.

Per l’espletamento dei predetti adempimenti, l’impresa si attiene alle istruzioni espressamente riportate nell’apposita sezione informativa “Bando Efficienza Energetica” del sito www.mise.gov.it.

La norma prevede che la predetta comunicazione possa avvenire un’unica volta; non è pertanto prevista, né consentita la trasmissione di ulteriori ordini di acquisto e/o la variazione delle modalità di erogazione delle agevolazioni.


8.2 In quali casi è consentita la variazione del programma di investimento?

A norma dell’art. 5, comma 4 del Decreto direttoriale 29 maggio 2014, sono consentire le variazioni relative a beni, lavori e servizi tecnologicamente affini, o che si dovessero rendere necessarie per cause non imputabili al beneficiario, purché la richiesta di variazione sia accompagnata da una nuova perizia giurata redatta da un tecnico qualificato secondo lo schema di cui all’allegato 11 del medesimo decreto.

Per “Tecnologicamente affine” si intende un intervento la cui natura sia assimilabile a quella dell’intervento originariamente previsto ed approvato, ma le cui caratteristiche tecniche e/o di funzionamento siano diverse dal precedente.

  • Esempio:

Intervento approvato nel provvedimento di concessione: Impianto fotovoltaico realizzato con moduli fissi in silicio policristallino:

Fattispecie: L’impresa chiede di realizzare l’intervento approvato con un impianto fotovoltaico con specchi a concentrazione solare.

Le variazioni sono altresì consentite, previa autorizzazione del Mise, laddove la circostanza che ne abbia richiesto la variazione sia da ascriversi a cause non imputabili all’impresa (es. causa di forza maggiore, impedimenti di carattere autorizzativo). Tali occorrenze possono verificarsi anche successivamente alla comunicazione degli ordini di acquisto eseguita a norma dell’art. 3, comma 2 del Decreto direttoriale 19 marzo 2014.

In entrambI i casi, l’impresa potrà trasmettere gli ordini di acquisto e le conferme d’ordine relative ai nuovi interventi oggetto della richiesta di variazione del programma di investimento solo dopo aver ottenuto l’approvazione da parte del Ministero.


8.3 La variazione di un fornitore e/o dell’importo di una fornitura è considerata variazione del programma di investimento sottoposta ad autorizzazione preventiva del Ministero?

L’eventuale variazione del fornitore, intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, non è considerata variazione del programma di investimento approvato nel decreto di concessione delle agevolazioni, laddove la variazione del fornitore non comporti la variazione della natura dell’intervento finanziato e non impatti sulla complessiva efficacia del programma di investimento di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico dichiarati nell’originaria perizia giurata prodotta a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni.

Non costituisce, altresì, variazione del programma di investimento, la circostanza in cui il costo dell’intervento dichiarato dall’impresa all’atto della presentazione degli ordini di acquisto e delle conferme d’ordine dovesse risultare differente a quello espressamente indicato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. Nel caso in cui lo stesso costo fosse superiore a quello indicato nel piano di investimento approvato, sarà considerato ammissibile fino a concorrenza del massimale indicato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

  1. ALTRO

9.1 Alle agevolazioni concedibili ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013 quale regime d’aiuto viene applicato?

Le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un regime di aiuto a finalità regionale ai sensi dell’art. 13 del Reg. n. 800/2008, secondo le intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, la cui validità è stata prorogata dalla Commissione europea, con comunicazione C (2013) 7178 del 25 ottobre 2013, sino al 30 giugno 2014. Esclusivamente a titolo cautelativo l’art. 7 del decreto ministeriale 5 dicembre 2013 prevede che qualora entro tale data le agevolazioni non fossero state ancora concesse e la nuova Carta non fosse stata approvata, verrebbe applicato il Regolamento (CE)   n.1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) e successive modifiche e integrazioni, o i regolamenti sostitutivi del predetto Reg. (CE) n. 1998/2006.

 

 

FONTE: Ministero dello Sviluppo Economico

 

 

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