Il decreto SCIA 2, se fosse approvato, modificherebbe il testo unico dell’edilizia riducendo a tre i provvedimenti amministrativi per le attività promosse da privati: resterebbero solo Scia (e Super-Scia), Cil asseverata (CILA) e permesso di costruire. Cancellati CIL e DIA.
La SCIA Segnalazione certificata di inizio attività sostituisce la Dia, anche per gli interventi per i quali si poteva scegliere la strada della DIA alternativa al permesso di costruire. Diventa il principale ambito amministrativo per gli interventi edilizi, nei casi in cui non viene imposto il permesso di costruire.
La Dia (Denuncia di inizio attività) e la Cil (Comunicazione di inizio lavori) escono di scena. È questa la principale novità dello schema di decreto legislativo che inizia ora il suo iter di discussione, a partire dalle osservazioni di Comuni e Regioni, che saranno poi discusse in conferenza unificata.
Inoltre, in alternativa alla richiesta del certificato di agibilità, il decreto introduce la Sca, Segnalazione certificata di agibilità, in cui si attesta – da parte di un professionista abilitato – la conformità dell’opera al progetto presentato e alla sua agibilità.
Il decreto su regimi amministrativi delle attività private, definito decreto SCIA 2 ed esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri n. 120 del 15 giugno 2016, si va ad inserire nella composita costellazione dei decreti attuativi che portano a compimento la riforma della PA disegnata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, con la legge 7 agosto 2015, n. 124, perciò identificata come “legge Madia”.
Ricordiamo, infine, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Le Regioni e gli enti locali devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2017.
Con il nuovo decreto legislativo viene modificata la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma, ovviamente, la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.