Ecobonus-2018Operativo adesso il sito gestito dall’ENEA per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica ammessi per le detrazioni fiscali Ecobonus 2018.


Il sito è dedicato all’invio telematico all’ENEA della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (istituite con legge finanziaria 296/2006) che, in seguito alla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), sono prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 e per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali (nella misura del 65%; 70%; 75%, 80% e 85%), sino al 31 dicembre 2021.

 

Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale, sul portale acs.enea.it curato dei tecnici ENEA, sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa di riferimento e un servizio di help desk a cui inviare i propri quesiti.

 

Per usufruire della detrazione Irpef relativa agli interventi di riqualificazione energetica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (prodotto da un tecnico abilitato) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. I 90 giorni di tempo per l’invio della documentazione decorrono dal giorno del collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (risoluzione n. 244/E dell’11 settembre 2007, paragrafo 3).

 

Nell’ipotesi in cui, in virtù del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Invece, non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1).