Validità di 90 giorni del Documento Unico di Regolarità Contributiva per lavori privati edili. Adeguamento Sportello unico previdenziale.
L’art. 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al comma 5 ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni ed ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014 tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”.
Con l’allegata nota del 5.03.2015, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, decorso il termine citato e in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 34/2014, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.
Al riguardo, si comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.
L’INPS precisa che di conseguenza l’applicativo dello Sportello Unico Previdenziale è stato aggiornato per riportare a 90 giorni la validità del DURC Edilizia lavori privati. Il codumento quindi presenterà la dicitura: “il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione“.