Mancato aggiornamento del costo di costruzione: il responsabile del servizio tecnico risponde di danno erariale? Le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia nella sentenza n. 229/2017.
Il capo dell’Ufficio Tecnico, chiamato in causa, si è difeso evidenziando che non aveva alcuna funzione propositiva in ordine alla delibera consiliare, ma solo di segnalazione, al sindaco e/o all’assessore al ramo, circa l’urgenza a provvedere, come risulta evidente dal tenore dei suddetti provvedimenti amministrativi, nessuno delle quali proposti dal responsabile del settore tecnico, coerentemente con il riparto di competenze stabilito dal regolamento comunale di funzionamento del consiglio.
Egli avrebbe invitato più volte il sindaco e l’assessore a provvedere in tal senso, ricevendo invariabilmente risposta negativa (circostanza peraltro ammessa anche da costoro con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà versata in atti).
Ciò nonostante la mera segnalazione orale ai vertici politici è priva di effetti giuridici, e dunque irrilevante ai fini di esimere da responsabilità l’imputato.
L’interlocuzione coi vertici istituzionali, da parte dei responsabili del settore, va necessariamente svolta per iscritto, posto che l’attività amministrativa si fonda su processi decisionali che presuppongono tale forma anche per gli atti endo-procedimentali, sicché <<…la mera comunicazione verbale di una problematica la cui decisione spetta all’organo di governo non può sopperire alla necessità di una comunicazione formale proveniente dal responsabile dell’ufficio cui compete la gestione tecnica della materia.>> (in termini, sent. n. 311/2016).
Tale attività sollecitativa, tuttavia, può essere presa in considerazione esclusivamente in termini di riduzione del danno erariale tale da quantificarlo nel 50% delle minori entrate dell’ente nel periodo considerato dalla Procura, con condanna in ogni caso del convenuto al pagamento dell’altra metà.