Obbligo dei Comuni nel far regolarizzare ai propri cittadini i fabbricati non accatastati o i loro ampliamenti per salvaguardarli dalle pesanti sanzioni catastali applicate dall’Agenzia delle Entrate.
Gli accatastamenti e le variazioni catastali fornite dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio – in base alla legge 80/2006 debbono essere obbligatoriamente valutate dall’amministrazione comunale al fine di individuare delle incongruenze catastali, anche perché dal 2008 la finanziaria 2007 ha soppresso l’obbligo della dichiarazione d’imposta a condizione che i dati catastali comunali ed i suoi possessori siano correttamente registrati e presenti nel MUI (Modello Unico Informatico).
Tale azione amministrativa comunale di carattere tecnico si rende assolutamente necessaria e propedeutica a qualsiasi attività di controllo tributario, poichè realizza una serie innumerevole di vantaggi finalizzati principalmente a massimizzare i risultati dei programmi politici attuati ed a tutelare il cittadino, che qui si elencano:
- Difendere il contribuente che non ha aggiornato catastalmente il proprio immobile dalle pesanti azioni sanzionatorie, e non solo, combinate dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio;
- Non vessare i soliti contribuenti che hanno regolarmente accatastato i propri immobili;
- Aumentare le entrate comunali (extra-gettito) che determinano altresì un ampliamento a regime dell’attuale gettito, della base imponibile e della platea di posizioni catastali disponibili all’attività ordinaria dell’Ufficio Tributi;
- Diminuire drasticamente le tasse comunali nelle sue aliquote o tariffe (pagare tutti per pagare di meno);
- Equilibrare il bilancio ed ottenere premialità derivanti dall’azione di cui sopra.
E’ ormai assodato che a seguito di precise disposizioni normative generali (L.122/2010) e specificatamente catastali (DL.23/2011), l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio, con l’ausilio di foto aree digitali (ortofoto), ha individuato e continuerà ad individuare fabbricati, o loro ampliamenti, non dichiarati in Catasto costruiti su terreni facenti parte del territorio comunale.
Il decreto legislativo 23/2011 e successiva circolare ministeriale 4/2011 del 29 aprile ha tra l’altro elevato le sanzioni catastali da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 8.264 euro. Tali disposizioni di legge hanno determinato, soprattutto in questi giorni, l’invio di migliaia di notifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate contenenti le suddette sanzioni nei confronti di ogni comproprietario possessore di fabbricato non regolarizzato al catasto!
La violazione è intesa come la mancata dichiarazione catastale (oltreché tributaria erariale) dei nuovi immobili entro 30 giorni «dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso».
L’agenzia delle Entrate ha applicato queste disposizioni anche ai fabbricati mai dichiarati di cui all’articolo 19 della legge 122/2010, cioè appunto le «case fantasma».
In sostanza, questa disposizione regola le questioni sanzionatorie di competenza dell’agenzia. Cioè quelle per il ritardato accatastamento. Ma restano aperte anche quelle azioni di recupero delle imposte arretrate con sanzioni e interessi che riguardano tanto chi ha rispettato il termine quanto chi se ne è infischiato.
Tali azioni debbono essere svolte:
- dai Comuni, che ricevendo dal Territorio l’elenco delle case regolarizzate rischiano provvedimenti per danno erariale da mancato recupero di imposte locali oltre che possibile dissesto finanziario per ulteriori tagli derivati dai trasferimenti dello Stato, nel caso di mancato adempimento;
- dalla stessa agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, che possono avere accesso in ogni momento alle banche dati catastali, all’anagrafe tributaria, alle foto aeree ed alle banche dati dei soggetti che erogano i servizi di elettricità, acqua e gas, per un’azione di contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi, riferiti al settore immobiliare nel suo complesso.