Definiti i criteri per la designazione, da parte dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), dei componenti delle commissioni censuarie locali e centrale, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 198/2014, concernente la composizione, le attribuzioni e il funzionamento di quegli organismi.
A individuarli, il decreto 27 maggio 2015 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno.
Commissioni censuarie locali
Per le commissioni censuarie locali, l’Anci – dopo aver consultato gli enti locali interessati – potrà designare, per ciascuna sezione, almeno quattro componenti dotati di esperienza professionale coerente con le competenze della sezione stessa. Andranno selezionati fra i dipendenti di ruolo dei Comuni che ricadono nell’ambito territoriale della commissione, purché in possesso di una delle seguenti lauree: ingegneria, architettura, statistica, economia, agronomia o equivalenti; oppure di uno dei seguenti diplomi: geometra, perito edile, agrotecnico o equivalenti; ovvero fra soggetti che svolgono o hanno svolto attività di coordinamento o di supporto tecnico degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, edilizia o tributaria.
L’Anci deve provvedere alla designazione entro sessanta giorni dalla richiesta del direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate e comunicare le scelte al presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione locale, informandone il direttore delle Entrate richiedente.
Sarà il presidente del Tribunale a operare la scelta di un componente effettivo e di uno supplente. In linea generale, le comunicazioni dovranno avvenire tramite pec.
Commissione censuaria centrale
Per la designazione di due componenti effettivi e due supplenti, dotati di esperienza professionale coerente con le competenze della specifica sezione, l’Anci – entro novanta giorni dalla richiesta del direttore dell’Agenzia delle Entrate – dovrà scegliere tra professori universitari, dipendenti comunali con qualifica dirigenziale o esperti in materia di catasto, di economia, di estimo rurale e urbano o di statistica ed econometria.
Le designazioni andranno comunicate al ministero dell’Economia e delle Finanze e al direttore delle Entrate. Anche in questo caso, la comunicazione è effettuata, di norma, tramite pec.
Requisiti e cause di incompatibilità
Questi i requisiti necessari per essere designati componenti delle commissioni censuarie (articolo del Dlgs 198/2014):
- possedere la cittadinanza italiana
- avere l’esercizio dei diritti civili e politici
- non aver subito condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
- non avere più di 70 anni al momento della nomina.
Non possono essere componenti delle commissioni centrali (articolo 11, Dlgs 198/2014):
- i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo
- i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti di Governo e delle giunte regionali e comunali
- coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici
- i prefetti
- gli appartenenti alla Guardia di finanza e alle Forze armate e i funzionari civili dei Corpi di polizia
- coloro che esercitano abitualmente l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.
Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie, né possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.