condutture sotterraneeIl canone non ricognitorio di cui all’articolo 27 del Dlgs n. 285/1992 (codice della strada) per le occupazioni di suolo pubblico attuate con la posa delle infrastrutture non può essere imposto dal Comune in relazione al mero utilizzo del sottosuolo, ossia prescindendo dall’effettivo utilizzo e fruizione della sede stradale.


Secondo la giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 dicembre 2016, n. 12077), i regolamenti adottati dai Comuni per l’istituzione e la regolamentazione del cd. canone non ricognitorio vanno correttamente configurati come “regolamenti cd. volizione preliminare” (e non come “regolamenti cd. volizione azione”), perché contenenti previsioni connotate dai caratteri della generalità e dell’astrattezza, inidonee, come tali, ad incidere sulla sfera giuridica soggettiva dei destinatari. Preso atto che i regolamenti in parola sono insuscettibili di produrre autonome lesioni sulla sfera giuridica altrui, con la conseguenza che gli stessi non impongono (pur non escludendo) la proposizione dell’impugnativa nel termine decadenziale di sessanta giorni a decorrere dalla data della loro pubblicazione, pena la stabilizzazione dei relativi effetti, l’incidenza nella sfera soggettiva dei destinatari deve essere ragionevolmente ricondotta all’adozione da parte dell’Amministrazione di provvedimenti definibili di attuazione, configurabili come gli unici in grado di rendere attuale la possibile compromissione delle singole situazioni soggettive e, quindi, di determinare l’insorgere dell’interesse a ricorrere.

 

In definitiva, la necessità per i destinatari di reagire per la tutela dei propri interessi, ossia di proporre impugnazione entro il termine decadenziale di sessanta giorni, deve essere ragionevolmente ricondotta non alla mera adozione dei regolamenti, bensì all’assunzione di atti applicativi, idonei a rivelare in termini inequivoci la pretesa dell’Amministrazione di chiedere e ottenere il pagamento del canone o, comunque, a dimostrare la piena conoscenza del regolamento da parte dell’interessato.

 

Con sentenza n. 807/2017, il Tar ha  annullato le norme regolamentari impugnate (commi 2- bis, 2-quater e 2-quinquies dell’art. 5 del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), che hanno introdotto il canone non ricognitorio alle condutture sotterranee per la distribuzione di gas. L’annullamento determina l’illegittimità delle conseguenti richieste di pagamento del canone avanzate dal Comune per gli anni 2015 e 2016, che rinvengono nel regolamento annullato il loro unico e necessario presupposto.

 

In allegato il testo completo delle Sentenze sull’argomento del TAR Veneto.