buste di plasticaNorme sulla commercializzazione degli shopper di plastica: ecco alcune ulteriori chiarimenti per gli operatori.


 

Con il Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91 (decreto per il Mezzogiorno), convertito in legge 3 agosto 2017 n 123 il legislatore ha riordinato le norme sulla commercializzazione degli shopper di plastica operando su due livelli: abrogando le norme precedenti in materia riproponendone però i contenuti all’interno del testo unico ambientale (decreto legislativo n. 156/2006) ed introducendo nuove disposizioni che vietano dal 1° gennaio 2018 la possibilità di commercializzare sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti venduti sfusi tipici dei reparti ortofrutta o per avvolgere il pesce venduto al banco.

 

Di seguito si riepilogano quindi e norme attualmente vigenti sulla commercializzazione delle buste di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti.

 

OBBLIGO DI FAR PAGARE LE BORSE DI PLASTICA

 

Il comma 2 dell’art. 226 bis, del D. Lgs. n. 152/2006 introdotto con il Decreto di giugno 2017 dispone che tutte le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili di cui ai punti 1, 2 3 del paragrafo precedente, “non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.

 

Allo stesso modo il nuovo art. 226-ter, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 introdotto dal decreto dello scorso anno, dispone che le borse ultraleggere di cui al punto 4 del paragrafo precedente, “non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”.

 

L’obbligo di pagamento delle borse ultraleggere, trova la sua ratio nell’esigenza di avviarne una progressiva riduzione della commercializzazione, decorre dal 1° gennaio 2018.

 

BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI

 

Le buste plastica commercializzabili sono quelle definite all’art. 218, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero:

 

1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

 

· con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

 

· con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

 

2. borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

 

· con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

 

· con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

 

3. borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;

 

4.    borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

 

Queste ultime sono soggette ad una progressiva riduzione secondo le modalità fissate al comma 2 dell’articolo 226 –Ter del D.Lgs 152/2006 :

 

a)    dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

 

b)    dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

 

c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

 

SANZIONI

 

È opportuno che chi commercializza le borse si accerti della conformità delle stesse alle norme di legge già al momento dell’acquisto da parte del fornitore. Sono infatti previste, in caso di violazioni, sanzioni di importo rilevante

 

Chi commercializza borse di plastica per il trasporto che non corrispondano alle caratteristiche previste dalla norma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Analoga sanzione colpisce chi commercializza i sacchetti “ultraleggeri” non rispondenti alle caratteristiche del nuovo articolo 226-ter del Dlgs 152/2006.

 

La sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto o un valore della merce superiore al 10% del fatturato del trasgressore, nonché nel caso di utilizzo sulle borse di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi previsti dalla normativa.