La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato il credito per ristrutturazione degli alberghi per gli anni 2017 e 2018 nella misura del 65% (anziché 30%) delle spese sostenute.
Il DL 50/2017 ha modificato l’ambito applicativo del bonus per la riqualificazione degli alberghi. In particolare:
• è venuto meno il limite costituito da una quota pari al 10% delle risorse stanziate destinabili a speserelative ad ulteriori interventi
• è stato eliminato il vincolo per cui tali acquisti debbano essere destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia da parte delle imprese alberghiere
• è stato ampliato il limite temporale di cessione a terzi o di destinazione a finalità estranee all’impresa (8° periodo d’imposta successivo, in luogo del 2° periodo d’imposta successivo).
L’art.12-bis, del D.L. 50/2017 ha modificato l’ambito applicativo del bonus dando il via libera alla detrazione del 65% per gli alberghi che acquisteranno, entro la fine del 2018, mobili e componenti d’arredo da destinare anche ad immobili non oggetto di interventi edili, aumentando da 1 a 7 anni il periodo di divieto di cessione a terzi di questi beni.
L’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire chiarimenti sul tema della cumulabilità, rispetto ai medesimi investimenti, del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (bonus alberghi – articolo 10, Dl 83/2014) con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (super ammortamento – articolo 1, commi da 91 a 94, legge 208/2015).