barriere-architettoniche-deroghe-distanze-regolamenti-urbanisticiIl TAR di Milano, con la sentenza n. 809 del 27 marzo 2018, ha deciso che sulle Barriere Architettoniche, ci possono essere deroghe alle distanze dei regolamenti urbanistici.


Ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 79 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 19 della legge regionale della Lombardia n. 6/89, le opere dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile. Non risulta, dunque, applicabile in tali casi l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968.

 

La normativa suddetta prevede, quindi, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, una specifica e automatica deroga alla disciplina delle distanze prevista dagli strumenti urbanistici comunali, senza la necessità di valutazioni discrezionali dell’Amministrazione.

 

Né l’applicazione di tale normativa è preclusa per la realizzazione di nuove opere prive di autonomia funzionale, come gli ascensori, che vengono ritenuti dalla giurisprudenza alla stregua di “volumi tecnici o impianti tecnologici” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2012, n. 6253), e come la scala, nel caso di specie, realizzata all’esterno per assicurare l’uscita degli utenti dall’ascensore senza incontrare ostacoli architettonici costituiti dai gradini preesistenti.

 

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, nel caso di provvedimenti affetti solo da vizi di carattere formale, come quello di incompetenza, non è necessaria una particolare, dettagliata motivazione in ordine all’oggetto del provvedimento da convalidare e degli atti a questo antecedenti.

 

Ci sono quindi tutte le condizioni per applicare l’ articolo 79 del TUE: gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche si possono realizzare in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.