mibactPer un’uniforme applicazione sul territorio il Mibact ha pubblicato la circolare n. 15/2017 relativa al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata.


 

Il nuovo regolamento di semplificazione, relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, attua la previsione dell’art. 12. comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014. n. 106, come modificato dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014. n. 164.

 

Con tali norme il legislatore ha previsto che fossero adottate, con regolamento, disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali in materia di autorizzazione paesaggistica.

 

Gli allegati al regolamento attuativo della previsione di legge sopra riportata individuano 31 tipologie di interventi in aree vincolate escluse dall’autorizzazione paesaggistica (All. A) e 42 tipologie di interventi di lieve entità sottoposte a procedura semplificata (All. B). Il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata nei casi di interventi di lieve entità (all. B) si conclude nel termine di 60 giorni (a fronte dei 120 giorni necessari per la procedura ordinaria, ridotti a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi) con una semplificazione e riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese.

 

Particolare attenzione merita il regime di prima applicazione del decreto, con specifico riguardo ai profili di diritto intertemporale relativamente alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. In particolare, il regolamento. all’articolo 13, prevede l’efficacia immediata delle disposizioni di semplificazione nelle Regioni a statuto ordinario.

 

Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, in assenza di uno specifico regime transitorio, trova applicazione, trattandosi di norme procedurali, il principio generale tempus regit actum, in base al quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato, con la conseguenza che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina saranno di regola assoggettati al nuovo regime, sia quelli concernenti interventi che permangono nel regime semplificato, sia quelli che dal regime ordinario passano a quello semplificato.

 

In allegato le circolari.