fioriereIl posizionamento di fioriere e panchine in area sottoposta a vincolo paesaggistico è necessariamente soggetto a richiesta di autorizzazione paesaggistica?


 

La risposta arriva dal Tar Emilia Romagna, Bologna, con la sentenza 625/2017.

 

Nel caso di specie il Comune, nello specifico l’Area Servizi al Territorio – Servizio pianificazione e rigenerazione urbana, ha ingiunto la rimozione di n. 2 fioriere e di n. 2 panchine entrambe in metallo dall’area esterna all’esercizio di parrucchieri con insegna “Vi.” posto in via (omissis) (omissis) (BO) e di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

 

Il ricorso è, ad avviso del Collegio, manifestamente infondato in quanto:

 

a) l’attestazione che le due fioriere in metallo e le due panchine dello stesso materiale sono infisse al suolo in modo non temporaneo fa piena prova sino a querela di falso, in quanto si tratta di attestazione contenuto in atto pubblico;

 

b) il posizionamento in via fissa e permanente di quattro manufatti dianzi indicati in area incontestatamente soggetta a vincolo paesaggistico era necessariamente soggetto a richiesta di autorizzazione paesaggistica, comportando esso all’evidenza comunque una alterazione della situazione preesistente;

 

c) l’asserita assenza di un interesse pubblico alla rimozione dei manufatti predetti costituisce affermazione apodittica e chiaramente infondata, nella specifica condizione normativa dell’area in oggetto, in quanto sottoposta a vincolo paesaggistico a tutela del correlato interesse pubblico;

 

d) la notifica dell’impugnata ordinanza comunale è stata perfezionata nei confronti dell’attuale ricorrente non quale persona fisica, ma per la sua correlazione con l’esercizio di parrucchieri sito in via (omissis) -come si ricava dal testo dell’atto- per modo che non sussiste l’asserita strumentale censura di difetto di legittimazione passiva.

 

 

 

FONTE DELL’IMMAGINE: “Lavori eseguiti e immagine di RIZZI GIARDINI – www.rizzigiardini.it“.