Così si è pronunciato il TAR TOSCANA, SEZ. I – sentenza 5 maggio 2014 n. 703 in merito ad un appalto di servizi ausiliari alle scuole nel quale la Ditta aggiudicataria non aveva rispettato il monte ore giornaliero, procedendo a modificarlo a seguito della verifica dell’anomalia, di concerto con la Stazione Appaltante. Il G.A. ha chiarito che «la modifica di aspetti sostanziali dell’offerta», anche fatta nell’interesse della Pubblica Amministrazione, «comporta violazione del principio di immutabilità dell’offerta» e la conseguente illegittimità della stessa. Nel caso affrontato dal Tar Toscana, una ditta in contrasto con la clausola del bando che individuava il numero minimo di ore lavorative giornaliere complessive che l’operatore avrebbe dovuto svolgere in ogni sede scolastica coinvolta ha determinato, nel complesso, la sua offerta in un monte ore giornaliero inferiore a quello minimo, salvo poi – a seguito dell’esperimento del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta – con il consenso della stazione appaltante, modificare alcuni aspetti essenziali dell’offerta, integrando i turni di lavoro in precedenza indicati, così da coprire anche i periodi del servizio per i quali non era originariamente indicato il personale occorrente, e modificando il costo del lavoro, in tal modo mutando, per un aspetto sostanziale, i contenuti economici dell’offerta. Come puntualmente precisato dal G.A. «il procedimento di giustificazione dell’offerta anomala si propone di verificare la serietà di un’offerta già formulata ed immutabile, ma non può essere utilizzato per consentire aggiustamenti dell’offerta» (Cons. Stato sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 636). Tale principio va rispettato anche nel caso di un’unica offerta valida, non essendo consentito all’Amministrazione andare a contrattare ex post alcuni aspetti sostanziali dell’offerta presentata, altrimenti irricevibile. Come puntualmente evidenziato dalla Centrale di Committenza Asmel Consortile scarl nel corso di alcune procedure espletate attraverso la piattaforma ASMECOMM in tale ipotesi la gara va considerata tecnicamente deserta.

FONTE: Asmecomm (Sistema di committenza pubblica)

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