Varianti in corso d’opera: in un comunicato i chiarimenti sulle informazioni e la documentazione da trasmettere all’Autorità.
Pubblicato il Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015: Art. 37, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n.114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari). Riordino e aggiornamento delle modalità di trasmissione all’A.N.AC. delle varianti in corso d’opera.
Il Comunicato fornisce dei chiarimenti sulla qualità degli accertamenti del Responsabile del procedimento in tema di varianti. Al comunicato è allegato un modulo per assicurare la chiarezza e la coerenza delle informazioni e degli atti da trasmettere.
Una prima necessità è quella di assicurare la chiarezza e la coerenza delle informazioni e degli atti da trasmettere. E’ emerso che sovente i dati non sono facilmente desumibili dalla documentazione e non sempre risultano chiaramente organizzati, quando non risultano carenti o assenti. Anche perché, soprattutto in taluni settori, la documentazione è organizzata secondo procedure e modelli che si discostano da quelli previsti dal regolamento di attuazione del codice dei contratti.
Per ovviare a tali disfunzioni è stato predisposto un “modulo di trasmissione” (All.I) in modo che le informazioni salienti richieste dall’art.37, della l.114/2014 e dai precedenti comunicati (qui confermati) siano già estratte, controllate e raccolte in elenchi prima della trasmissione. E’ altresì necessario che ciascuna comunicazione contenga essa stessa in allegato l’elenco generale della documentazione con eventuali codici di lettura e consultazione; lo stesso elenco si troverà nel supporto informatico e ogni documento elettronico recherà un nome idoneo a identificarne i contenuti. Ogni CIG (con relativo CUP) dovrà essere oggetto di una distinta trasmissione di variante secondo il modello in All.I, salvo i CIG aggiuntivi per le varianti che superano il quinto d’obbligo (cfr. sito ANAC: “Tracciabilità dei flussi finanziari”. “Aggiornamento al 21 maggio 2014”. Punto A39), compreso il CUP se presente.
E’ stata inoltre integrata la documentazione volta a contestualizzare la variante rispetto all’arco temporale del contratto. Da qui la necessità di produrre il verbale di consegna e di sospensione dei lavori (qualora sussista), le proroghe, ecc. Ciò vale anche rispetto alla progressione dei lavori: occorre quindi allegare lo stato di avanzamento dei lavori emesso prima della variante e/o la valutazione dei lavori comunque contabilizzati sebbene non sia stato eventualmente possibile trasferire il maturato economico in apposito SAL.
E’ inoltre emerso che il responsabile del procedimento (RP), al quale compete l’accertamento delle cause delle varianti, nella “apposita relazione” di cui al co.1, art.37, legge 114/2014, riprende acriticamente le motivazioni espresse dal direttore dei lavori, facendo venire meno il rigore dell’accertamento. La detta relazione del RP deve invece dare puntuale evidenza del percorso logico seguito per accertare autonomamente le cause della variante e del corredo documentale sul quale è basato l’esame motivato dei fatti (cfr. art.161, co.1, dPR 207/2010). Ciò dopo aver ricostruito le precedenti fasi del procedimento, dalla progettazione, all’affidamento, all’evoluzione dei quadri economici, alle Conferenze dei servizi e alle prescrizioni impartite dagli Enti tenuti a esprimersi ai sensi della normativa vigente, fino alle principali vicissitudini occorse durante l’esecuzione.
Le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere all’ANAC la documentazione di cui all’art.37, comma 1, legge n.114/2014, qualora:
- l’importo dell’appalto a base di gara sia superiore alla soglia comunitaria di cui all’art.28 del d.lgs. n.163/2006;
- la variante sia superiore al 10 % dell’importo del contratto originario..
Le stazioni appaltanti, in applicazione dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. 163/2006, sono tenute alla trasmissione all’ANAC della documentazione di cui all’art. 37, comma 1, legge n.114/2014, anche nei seguenti casi:
- nel caso in cui il superamento del 10% sia determinato dal cumulo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’art.37 legge n. 114/2014 (ad esempio, ex art. 132, comma 1, lett. b) e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1, lett. c), e art.205 del d.lgs. 163/2006);
- nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l’esecuzione di lavori e l’importo dei lavori stessi (a base di gara) sia superiore alla soglia comunitaria;
- per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;
- per le varianti ripetute relative ad un medesimo appalto, qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo superi il 10% dell’importo originario del contratto; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario.
Per tutte le restanti informazioni rimandiamo al documento completo dell’ANAC pubblicato in allegato a questo articolo.