Alienazione di beni pubblici: non si applica il codice degli appalti
La procedura di alienazione dei beni pubblici segue le disposizioni del R.D. n. 827/24, possono tuttavia applicarsi le regole generali previste dal Codice degli Appalti laddove la Lex Specialis espressamente richiami specifici aspetti procedurali mutuati dalla normativa indicata dal d.lgs. n. 163/2006.
Tali principi sono stati alla base della preparazione degli atti di gara relativamente ad alcune procedure di alienazione di beni indette dal Comune di Angri (SA) attraverso la piattaforma ASMECOMM della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE scarl. Consolidati orientamenti giurisprudenziali (da ultimo, TAR Puglia – LECCE, SEZ. II – sentenza 4 gennaio 2013 n. 22) hanno infatti chiarito che «la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici non si applica, per espressa previsione dell’art. 19, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006, ai contratti pubblici “aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”».
Pertanto, le disposizioni ed i principi contenuti nella normativa regolante le procedure ad evidenza pubblica sono applicabili nelle procedure di dismissione e vendita di beni immobili da parte dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche soltanto laddove «espressamente richiamati negli atti generali che costituiscono la lex specialis autovincolante per l’Amministrazione».
FONTE: ASMECOMM – Sistema di Commitenza Pubblica