Solo le persone che già dispongono di una produzione agricola possono beneficiare del programma di ritiro dei seminativi dai terreni agricoli a lungo termine. Lo afferma la Corte di Giustizia europea, chiamata a rispondere alla domanda rivoltale dal giudice Greco.

Una domanda che verte sull’interpretazione del regolamento del 1992 sui metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio.

Una domanda presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, la società Agrooikosystimata EPE e, dall’altra, il Ministro dell’Economia e delle Finanze greco , il Ministro dello Sviluppo agricolo e dei Generi alimentari e la Regione della Tessaglia, ente regionale della Magnesia, con riguardo all’esclusione di terreni agricoli, affittati dall’Agrooikosystimata, dal programma di ritiro dei seminativi dai terreni agricoli a lungo termine (programma Rtalt).

In riferimento a ciò il giudice greco chiede, se i beneficiari del programma Rtalt debbano possedere lo status di agricoltore o sia sufficiente che sostengano il rischio economico dell’azienda integrata della cui gestione sono responsabili.

Il regolamento del 1992 istituisce un regime comunitario di aiuti cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog), al fine di completare le trasformazioni previste nell’ambito delle organizzazioni comuni dei mercati, di contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale e di contribuire ad assicurare agli agricoltori un reddito adeguato.

Gli agricoltori, infatti, col sostegno di un regime di aiuti appropriati, possono svolgere un ruolo decisivo per l’intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio. Quindi i regimi di aiuti devono essere applicabili a tutti gli agricoltori della Comunità che si impegnino a esercitare la loro attività in modo da proteggere, mantenere in buone condizioni o migliorare l’ambiente o lo spazio naturale e che rinuncino a qualsiasi nuova iniziativa volta a intensivizzare la produzione agricola.

L’aiuto, dunque, non può essere concesso a persone che non sono agricoltori e non è sufficiente a giustificare l’aiuto a tali soggetti la realizzazione degli obiettivi agricoli di carattere ambientale.

 

 

FONTE: Green Report (www.greenreport.it)

AUTORE: Eleonora Santucci

 

 

 

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