scolastica, sindaciAssegnati alle Regioni i 40 milioni di euro (20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015) per interventi di adeguamento sismico nelle scuole.

 

E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 12 ottobre 2015 che definisce la ripartizione regionale e le modalità con cui usufruire delle risorse del Fondo per interventi antisismici su edifici scolastici.

 

Il presente decreto definisce il riparto e le modalita’ di impiego, per le annualita’ 2014 e 2015, delle risor se del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita’, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
dall’art. 1, comma 160, della legge 15 luglio 2015, n. 107. 2.

 

Al fine di garantire l’istruttoria sulle stanze presentate dalle Regioni competenti e di individuare gli interventi ammessi al finanziamento, e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione composta d a due componenti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e da due componenti designati dal Dipartimento della protezione civile e presieduta dal Direttore per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

 

Gli interventi finanziabili con le risorse del fondo devono rientrare nelle seguenti tipologie:

 

– interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme;

 

– interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica per cui risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale;

 

costruzione di nuovi edifici scolastici  di  proprietà pubblica.

 

Non sono consentiti interventi:

 

– su edifici scolastici  di proprietà pubblica già finanziati con altri fondi nazionali e comunitari, fatta eccezione per quelli finanziati per altre finalità;

 

– su edifici a destinazione mista (scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), a meno che per questi ultimi non sia preventivamente garantita, con altri fondi, la copertura della spesa dell’intervento sulle parti relative alle altre destinazioni.