anac_anticorruzioneSi rende noto che a partire da febbraio 2017 saranno effettuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l’acquisizione dei file XML pubblicati.

 


Restano invariate per l’anno 2017 le modalità operative per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti il 2016, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. Rimangono valide le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati e quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD): l’unica variazione riguarda il termine ultimo per la trasmissione dell’invio dei file XML all’ANAC.

 

Infatti, esclusivamente per l’anno 2017, secondo quanto comunicato dall’ANAC sul suo portale in un avviso è stata disposta la proroga al 20 febbraio 2017 del termine previsto inizialmente al 31 gennaio 2017 per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all’art. 1, comma 32, della L.190/2012. La proroga è stata disposta dall’Autorità in considerazione della situazione di emergenza a seguito dei recenti eventi meteorologici e sismici, accogliendo le richieste pervenute da alcuni enti locali interessati.

 

A riguardo, si consiglia di verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall’Autorità. Il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella disponibile al seguente link https://dati.anticorruzione.it/#/l190.

 

Ricordiamo che le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:

 

 

  • Trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno (come già detto sopra, 20 Febbraio per l’anno 2017) solo mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito modulo PDF (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata al 15 gennaio 2016), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno  in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it , non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012.

 

  • Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).

 

Ricordiamo che relativamente all’anno 2016, molti Comuni del Nord, del Centro e del Sud Italia non sono in regola con gli adempimenti, ed hanno avuto ESITO FALLITO dall’esame del file XML.

 

Un supporto gratuito e sicuramente utile per ottenere le informazioni utili a comprendere i motivi dello scarto automatico della validazione del file è fornito in rete dalla società Datanet srl di Tremestieri Etneo (CT). Contattando la società, all’indirizzo info@datanetsrl.eu , può essere richiesto un check up gratuito sulla posizione del proprio ente.