SPID Identita-DigitaleCon la circolare N° 7/2016 del 22 febbraio 2016, recante “Applicazione regolamento di esecuzione UE 2015/1502 della Commissione (relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell’art.8 par.3 del Regolamento UE n.910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno) – controllo e verifica dell’identità (persona fisica)”, Accredia ha comunicato agli organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento 765:2008, i criteri in base ai quali fornire una conferma di garanzia equivalente delle procedure adottate dal soggetto pubblico o privato per controllo e la verifica dell’identità (persona fisica) a quelle definite nella sezione 2.1.2 del regolamento di esecuzione 2015/1502.

 

Il regolamento di esecuzione prevede che la conferma sia prodotta esclusivamente da parte di un organismo di valutazione della conformità accreditato da un Organismo di Accreditamento riconosciuto ai sensi dell’art.2 , punto 13 del regolamento (CE) n.765/2008. Illustra le modalità ed i criteri per il riconoscimento delle identificazioni sicure delle persone fisiche effettuate prima dell’emanazione del regolamento di esecuzione 2015/1502.

 

Con l’istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) le pubbliche amministrazioni potranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. Il termine entro il quale la disposizione entrerà in vigore sarà stabilito con il decreto attuativo. La possibilità di accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle modalità predisposte dalle singole amministrazioni.