Sanzioni in arrivo per tutte le pubbliche amministrazioni che non ottemperano all’obbligo di erogazione dei servizi in rete e di accesso telematico alle basi di dati, secondo quanto prescritto dall’art. 63 e dall’art. 52 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
A stabilirlo è l’art. 24-quater del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure Urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari“, e convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114.
Nello specifico, il medesimo articolo sancisce che, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, le pubbliche amministrazioni che non individuano, progettano e realizzano i servizi in rete (al fine di migliore e rendere più efficiente il proprio operato), né predispongono l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo degli stessi, siano soggette a delle sanzioni, così come stabilito dall’art. 19, comma 5, lettera b) del D.L. in questione.
Più precisamente, tale disposizione prevede “una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento“.
Difatti, proprio in attuazione dell’articolo in esame, entro il 18 settembre tutte le pubbliche amministrazioni e le società partecipate hanno l’obbligo di trasmettere all’AgID, esclusivamente per via telematica, “l’elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano”.
Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda all’articolo pubblicato su ANORC “Basi di dati delle PA: proceduraAgID per l’invio telematico”.
FONTE: ANORC – Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti