A poco più di due mesi dall’obbligo fissato dal decreto, ancora mancano i codici degli enti a cui le imprese devono inviare le fatture in formato digitale. Solo il 6% delle amministrazioni ha rispettato la scadenza del 6 marzo per la loro assegnazione. E il rimedio rischia di creare ulteriori complicazioni

L’avvicinarsi del 6 giugno – data in cui scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica verso le amministrazioni centrali l’obbligo della fatturazione elettronica verso le amministrazioni centrali – è inesorabile, ma la PA è già in ritardo. Infatti per poter smistare le fatture del Sistema di Interscambio (SDI) servono dei codici univoci degli enti che ancora sono stati inseriti in minima parte nella anca dati Ipa (Indice delle pubbliche amministrazioni).

Per il decreto 55/2013, infatti, il 6 marzo era il termine entro cui le amministrazioni dovevano individuare al loro interno gli uffici a cui indirizzare, a partire dal 6 giugno, le fatture elettroniche, per darne poi evidenza all’Ipa per la generazione di altrettanti codici univoci, che poi sarebbero stati comunicati ai fornitori dalle stesse amministrazioni. Il codice è di fatto un identificativo dell’Ufficio destinatario di fatturazione che i fornitori della PA devono inserire nel tracciato della fattura elettronica stessa: infatti attraverso una stringa alfanumerica permette allo SDI di indirizzare il documento verso i corretti owner, e definisce anche la modalità di invio della fattura (ad esempio via Pec o canali automatici).

Secondo i dati dell’Ipa però alla scadenza fissata appena il 6% – 90 amministrazioni su oltre 1.500 – si è messo in regola, indicando poco più di mille uffici in totale. A questo punto è intervenuta l’Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale, che ha inserito nella banca dati 18.712 uffici fittizi denominati Uff_eFatturaPA – sostituendosi così alle strutture inadempienti –, a cui sono quindi stati associati dei codici univoci. Questo escamotage è stato deciso per rimediare al ritardo ed evitare che le imprese non riescano a inviare le fatture per inadempienza delle amministrazioni. Tuttavia il rischio a questo punto è che si crei una gran confusione su chi debba aggiornare i dati e su come farlo, andando a vanificare quanto stabilito dall’art 57 bis del Codice della amministrazione digitale e ribadito dal decreto di attuazione.

FONTE: ww.ict4executive.it

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