Il 29 luglio 2014 è entrato in vigore il decreto ministeriale “Merchant Fee”, con cui viene richiesta più trasparenza agli acquirer, che sono tenuti a distinguere le commissioni applicabili agli esercenti per ciascuna tipologia di carta, differenziando l’importo delle commissioni e sottoponendole a revisione almeno annuale. Una disamina delle opportunità di business che è possibile cogliere da queste norme e dei comportamenti virtuosi che possono innescarsi.

In un’estate che stenta a dischiudersi, fra improvvisi temporali e repentine schiarite, il clima che accoglie l’entrata in vigore del decreto “Merchant Fee” non lascia intravedere (neppure in lontananza) orizzonti sereni né “distese azzurre” (direbbe il grande Lucio Battisti).

Da ieri, 29 luglio 2014, vige il Decreto di cui ho trattato in precedenza, che detta regole sull’applicazione delle commissioni pagate dagli  esercizi commerciali agli acquirer, per le transazioni di pagamento con carte di credito, debito e prepagate.
Regole, queste, molto spesso “confuse” con quelle disposte da un altro Decreto interministeriale, il c.d. “Decreto Obbligo POS”, che ha introdotto l’onere a carico dei commercianti di accettare pagamenti con carte di debito, dal 1° luglio 2014.

Vediamo in breve cosa prevede questo dispositivo e cerchiamo di comprendere quali possano essere le opportunità, in chiave commerciale, per i player che operano nel settore dell’Acquiring, delineando quali comportamenti virtuosi possano generarsi, sotto l’effetto e l’impulso di una “sana” competizione, verso cui le norme (ove opportunamente colte) dirigono, suggerendone i percorsi.

In estrema sintesi, il Decreto “Merchant Fee” può così riassumersi, disegnando i confini di intervento tra ciò che dispone (ossia prevede) e ciò sui cui, invece, non interviene (ossia non prevede).

 

AREE DI INTERVENTO DEL DECRETO “MERCHANT FEE”

OGGETTO DI INTERVENTO

NON OGGETTO DI INTERVENTO

LIMITI AL “BLENDING”Gli acquirer sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento (debito, credito, prepagate) anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento e ad ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte stesse.Gli acquirer differenziano l’importo delle commissioni sottoponendole a revisione periodica, tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente, ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati.

 

 

 

REGOLE IN MATERIA DI OBBLIGO DI ACCETTARE TUTTE LE CARTE DEL CIRCUITO (“HONOUR ALL CARDS” RULES).Il Decreto non interviene sulle regole che potrebbero permettere di discriminare l’accettazione di talune tipologie di carte di pagamento.La materia è invece oggetto della proposta di Regolamento Europeo sulle Interchange fee, diffusa dalla Commissione Europea il 23 luglio 2013 insieme alla proposta di PSD2, ed è tuttora in corso di analisi e discussione a livello comunitario.

 

 

 

 

PUBBLICITÀ e TRASPARENZA DELLE MIFI gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia devono obbligarsi a render noti e aggiornati in modo chiaro, completo, trasparente e facilmente accessibile (attraverso il proprio sito web), le MIF applicate alle operazioni di pagamento effettuate in Italia, provvedendo ad informare adeguatamente circa eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza. La corretta informativa su detti aspetti, deve essere resa all’esercente dagli acquirer, in fase di convenzionamento e aggiornata con cadenza periodica almeno annuale. 

 

 

LIMITI ALLE COMMISSIONIIl Decreto non interviene definendo quantitativamente i valori limiti per le commissioni applicate ai pagamento con qualsiasi tipo di carta.Un’indicazione di tale tipo, è invece presente nella proposta di Regolamento Europeo sulle Interchange fee, diffusa dalla Commissione Europea il 23 luglio 2013 insieme alla proposta di PSD2, di cui Pagamenti Digitali ha ampiamente trattato in precedenti articoli.

 

 

 

 

 

CONFRONTABILITÀ DELLE COMMISSIONIGli acquirer redigono l’informativa precontrattuale, in modo da consentire all’esercente: di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di confrontare i prodotti offerti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI TRANSAZIONE
(CNP – Card Not Present / CP – Card Present)

 

Il Decreto non interviene nella differenziazione delle commissioni applicabili a transazioni che avvengono in contesti CNP/CP.
Ciò significa che, al momento, l’esercente che, ad esempio, volesse accettare pagamenti con strumenti innovativi quali i Mobile Wallet, la maggior parte dei quali prevede l’originarsi di una transazione di tipo CNP, non ritrova nel Decreto alcun riferimento. Parimenti, anche quando il commerciante volesse accettare pagamenti con strumenti in mobilità, che ripropongono una transazione di e-Commerce (magari via smartphone), nel Decreto non trova alcun riferimento in merito al valore delle commissioni, di norma (come nel caso del Mobile Wallet di cui prima) comunque più elevate rispetto agli scenari CP.

MICROPAGAMENTI (fino a 30 EURO)

Per promuovere l’utilizzo di strumenti alternativi al contante, gli acquirer applicano ai pagamenti di importo ridotto commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate, con qualunque modalità, tramite terminali che permettono di accettare strumenti di pagamento con diverse tecnologie, in aggiunta a quella «a banda magnetica» o a «microchip».

 

MICROPAGAMENTI

Il Decreto non indica gli importi da applicare alle transazioni di micropagamento, né esprime un “tetto” di applicabilità. Il Decreto, inoltre, non definisce nel concreto la natura delle “diverse tecnologie” degli strumenti di pagamento, che possono interagire con i terminali di accettazione; non vi è alcun riferimento, ad esempio, alle carte c-less o ai pagamenti effettuati con tecnologie mobili – né remoti, né di prossimità.

 

Da una prima disamina di quanto il Decreto prevede, è dunque possibile comprendere se e come siano rinvenibili talune opportunità di business, che i diversi attori presenti in questo settore possono cogliere.

A mio avviso, i modelli di costo che vengono proposti devono essere (ancora …) oggetto di attenzione.
Ricordando che l’onere economico di cui l’esercente è gravato per l’accettazione di pagamenti con carte, si scompone – essenzialmente – in una parte variabile rappresentata dalle “commissioni sui pagamenti” (le cc.dd. “Merchant Fee” di cui si tratta in questo articolo) e “noleggio POS”, il Decreto entrato ieri in vigore, suggerisce, sul solo fronte dei costi variabili dipesi dalle fee, l’accorta applicazione di schemi tariffari che rispondano ai seguenti requisiti:

  • Applicazione di commissioni che siano sottoposte a revisione periodica, tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite; ciò significa che, prestando attenzione all’indicazione del divieto di “blending” (ancorché  – ad oggi – non sanzionabile, qualora eluso), qualsiasi schema di pricing, ivi compreso i modelli “all-you-can-eat” o “a scaglioni”, deve prevedere un adeguamento quantitativo in itinere, ossia allineato all’effettivo fatturato negoziato dall’esercente con carte;
  • Possibilità di differenziare il valore delle commissioni presso gruppi di esercente unitariamente convenzionati; la prospettiva che può scorgersi, vede – ad esempio – nella formulazione di “accordi quadro” per Associazioni (o gruppi di Associazioni), una possibile opportunità di risparmio;
  • Notifica (nel più breve tempo possibile e compatibilmente con i vincoli tecnologici e amministrativi)  all’esercente convenzionato dei possibili scostamenti (di qualsiasi segno) rispetto alle stime di fatturato originariamente ipotizzate; un possibile servizio di alert (magari anche via SMS sullo stesso smartphone che funge da POS), potrebbe “elegantemente” (ossia in modo molto “smart” …) informare il merchant e, perché no, proporre già una nuova stima dei risparmi sulle commissioni, laddove ciò occorresse.

Un altro aspetto fondamentale su cui i players possono “spendersi”, è quello riferibile allaTrasparenza, come ho concretamente descritto in un mio precedente articolo del 7 maggio 2014 (“La trasparenza come fattore competitivo nell’offerta di Mobile POS”) a cui rimando il lettore.
È facile intuire che lo spazio per essere competitivi in questo settore non consente solo (ed evidentemente) manovre atte a ridurre le Merchant fee, anzi, è assai probabile che la mera quantificazione di un’offerta (più) scontata, possa non essere la Unique Selling Proposition. Alcuni aspetti prettamente qualitativi della nuova proposizione di acquiring , sia essa effettuata per il tramite di un servizio POS tradizionale, piuttosto che Mobile POS, individuano nella trasparenza un fattore competitivo rilevante, abilitando comportamenti virtuosi che, in definitiva, possono premiare gli sforzi (e gli investimenti) fatti.

Come si è potuto comprendere con questo articolo, gli spazi aperti dall’intervento normativo di cui ho trattato sono decisamente ampi e un’attenta analisi delle opportunità di business, permette lo sviluppo di nuove e interessanti proposizioni.

Nei prossimi mesi, occorreranno ulteriori e, per alcuni aspetti, ancor più incisivi interventi legislativi a livello comunitario, fra cui quelli previsti dal nuovo Regolamento Europeo sulle Interchange Fee.
PagamentiDigitali non mancherà di monitorare gli effetti che, tali interventi, produrranno, anticipandone, come dimostrato in questo primo anno di vita (sì, … è già trascorso un anno dal primo “vagito” di PagamentiDigitali.it!) l’analisi ed il commento con autorevolezza e senso critico.

FONTE: Pagamenti Digitali (www.pagamentidigitali.it)

AUTORE: Roberto Garavaglia

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