Pubblicato il Comunicato del Presidente sullo schema di Linee guida recanti indicazioni sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016), relativo agli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.
L’Anac ha posto in consultazione lo schema di linee guidarelative agli obblighi di pubblicazione che devono essere tradotti da pubbliche amministrazioni, enti strumentali e società partecipate, componendo tutti gli elementi interpretativi elaborati sino a oggi sul Dlgs n. 33/2013 e definendo alcune indicazioni innovative, soprattutto sugli ambiti applicativi delle norme.
Giova sottolineare, in particolare, l’estensione degli obblighi di trasparenza contenuti nell’art. 14, a tutti coloro che rivestono ruoli dirigenziali. Il documento dell’Anac evidenzia in particolare un’estensione dell’ambito soggettivo, determinata dalla riformulazione dell’articolo 14 del decreto a opera del Dlgs 97/2016, per cui ora destinatari degli obblighi di pubblicazione della situazione patrimoniale tutti i soggetti che partecipano, sia in via elettiva che di nomina (quindi anche gli assessori), a organi politici degli enti territoriali di livello statale, regionale e locale, inclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Con riferimento alla disposizione transitoria contenuta nel co. 1 dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016, l’Autorità ha ritenuto opportuno, da una parte, anche in relazione alle richieste pervenute, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla chiara individuazione dei soggetti su cui grava l’obbligo di comunicazione, al fine di evitare disparità di trattamento nell’applicazione della norma, valutate anche le conseguenze sanzionatorie che il mancato assolvimento dell’obbligo comporta; dall’altra, agevolare le amministrazioni negli oneri di pubblicazione in questione visto l’impatto organizzativo ad essi connesso.
A tal fine, per tutti i soggetti tenuti per la prima volta all’estensione dei dati ai sensi del novellato art. 14, – in particolare, dirigenti e titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali, nonché nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche i titolari di incarichi politici – si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017.
Ciò vuol dire che per questi soggetti devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14 entro il 31 marzo 2017, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) per le quali vale l’ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l’art. 14 rinvia, e cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all’anno 2016.