La Sentenza del Tar Veneto, sezione III, n. 607/2017 riveste una particolare rilevanza per l’intero comparto della pubblica amministrazione visto il tema trattato relativo all’accesso civico generalizzato.
La fattispecie dell’accesso civico «potenziato» è stata introdotta con il decreto legislativo 97/2016 di modifica del decreto legislativo 33/2013 (decreto trasparenza). Il ricorrente ha evidenziato che a suo dire il Comune ha assolto solo parzialmente agli obblighi sullo stesso gravanti e impugna il prospettato (parziale) diniego tacito, invocando la corretta osservanza delle norme in tema di pubblicità, trasparenza e accesso civico.
L’Ente Civico censura l’uso eccessivo e distorto, talvolta esasperato, dell’accesso civico fatto dal ricorrente, rimarcando come l’esercizio distorto di tale istituto rischi di compromettere il buon andamento dell’amministrazione locale, chiamata ad evadere continue richieste di accesso civico, sino quasi a paralizzarne l’attività; nel merito contrasta analiticamente le avverse pretese e chiede il rigetto del ricorso.
Risulta dagli atti che l’Ente Civico ha correttamente adempiuto agli obblighi di pubblicità sullo stesso gravanti ex art. 23 del D. Lgs. 33/2013, come modificato del D. Lgs. 97/2016, pubblicando nella sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” della Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
Il Comune non era tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale documenti o dati ulteriori (e in particolare la proposta di collaborazione dell’AVIS, quale atto richiamato dalla Delibera n. 314/2016: proposta che, peraltro, è stata messa a disposizione del ricorrente unitamente a tutta la documentazione dallo stesso richiesta con l’istanza del 15.01.2017) considerato che l’art. 22 del D. Lgs. n. 97/2016 ha abrogato la previsione, originariamente contenuta nell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, che imponeva alla P.A. di pubblicare, oltre al provvedimento finale, anche i principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.
Ciò posto in ordine all’accesso civico in senso proprio, che ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 ha riguardo ai soli dati, documenti e informazioni “soggetti a pubblicazione obbligatoria” e soccorre solo nel caso della omessa pubblicazione on-line di essi, nessun diniego tacito dell’Ente Locale è ravvisabile in relazione all’istanza di accesso civico libero, generalizzato o aperto presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 33/2013 e relativa a dati e documenti per i quali non sussiste l’obbligo di pubblicazione.
In allegato il testo completo della Sentenza.