Nella seduta del 18 maggio l’Autorità anticorruzione ha approvato lo schema di Piano nazionale anticorruzione 2016, sulla base di quanto previsto dal D.L. n. 90/2014. Il Piano si compone di una parte generale, nella quale sono trattate le problematiche concernenti la predisposizione di misure anticorruzione che interessano tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti di diritto privato in loro controllo, ed una parte dedicata ad una serie di approfondimenti specifici. Una parte del Piano è dedicata, inoltre, alla misura della rotazione.
L’ANAC ha avviato una consultazione on line sullo schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Il PNA tiene conto di importanti modifiche legislative in itinere, in fase avanzata di emanazione, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui si dà per acquisita l’entrata in vigore quando le amministrazioni dovranno attuare il PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017- 2019. Si fa riferimento, in particolare, allo schema di decreto legislativo «recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito schema di decreto) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che riscrive il Codice dei contratti pubblici.
Innovazioni rilevanti deriveranno anche dai decreti delegati in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni o dai decreti sulla dirigenza pubblica e sul nuovo Testo Unico del lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Le principali novità dello schema decreto in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i RPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno, n. 231).
Il PNA. in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l’esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e all’interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.
L’ANAC, ai fini dell’attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l’emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l’esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). L’ANAC ha, infine (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014), poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).