Businessman looking through a magnifying glass to documents

Interessanti novità per la gestione dei documenti di trasporto e relativi all’espletamento delle formalità doganali sono contenute nella nuova Circolare 8/D del 19 aprile 2016 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in attuazione del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013).

 

In via generale, la nuova normativa del Codice Doganale dell’Unione (CDU) prevede dichiarazioni standard e dichiarazioni semplificate che, in funzione dell’implementazione dei sistemi elettronici nazionali, dovranno essere presentate esclusivamente con modalità informatizzate, solo una volta realizzati i sistemi informatici a supporto, entro il 31 dicembre 2020 (secondo il Work Programme stabilito nella Decisione UE n.578/2016). Anche per le spedizioni postali è previsto, a regime, l’obbligo di presentazione di una dichiarazione doganale con un set ridotto di dati. Dal 1° maggio 2016, la soluzione “ponte” dell’Agenzia delle Dogane consentirà la conversione, senza aggravi od oneri per gli operatori, delle attuali dichiarazioni di import/export in procedura domiciliata (ex art. 76, par. 1, lett. c) Reg. CEE n.2913/92) nella nuova procedura di dichiarazione “normale presso luoghi autorizzati” (artt. 139 e 162 CDU), salvaguardando e accrescendo le semplificazioni e le agevolazioni già fruite dagli operatori autorizzati alla domiciliazione.

 

In particolare, per le dichiarazioni normali (artt. 162-165 CDU):

 

– resta invariata la necessità che tali dichiarazioni contengano tutti i dati e le informazioni necessarie per il vincolo al regime considerato;

 

– muta considerevolmente la gestione dei documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di dichiarazione delle merci: infatti, non ne è più prevista l’obbligatoria allegazione alla dichiarazione, essendo sufficiente il loro possesso da parte del dichiarante che dovrà fornirli all’autorità doganale solo se la normativa UE lo richiede o in caso di controllo.

 

Per le dichiarazioni semplificate, invece (artt. 166-167 CDU):

 

– è consentito presentare una dichiarazione con dati ridotti o priva di documenti di accompagnamento. Se di ripetuto utilizzo, è soggetta ad autorizzazione;

 

– le autorizzazioni alla procedura semplificata di cui all’art. 76, par. 1, lett. a) del Reg (CEE) n.2913/92 sono automaticamente riferite, dal 1° maggio 2016, alla procedura semplificata prevista dal CDU e soggette al riesame entro il 1° maggio 2019.

 

Nello specifico, la Circolare 8/D prevede che gli operatori possano utilizzare le nuove funzionalità collegate a unFascicolo Elettronico sia per la dichiarazione “Ordinaria c/o dogana” sia per la dichiarazione “Ordinaria c/o luogo”, onde beneficiare delle semplificazioni connesse. Questo in attuazione di una novità introdotta dal CDU, riguardante i documenti che accompagnano la dichiarazione necessari all’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale. Tali documenti, infatti, dal 1° maggio 2016 sono forniti alla dogana non più sistematicamente, ma solo se la normativa dell’Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali (art. 163 del CDU). Questa sostanziale novità ha consentito di introdurre semplificazioni a livello nazionale, basate sull’utilizzo del fascicolo elettronico.

 

Tramite il ricorso al Fascicolo Elettronico, infatti, che consente di effettuare l’upload dei documenti di accompagnamento della dichiarazione, si ottiene inoltre la tracciabilità dell’intero ciclo di vita della dichiarazione doganale e dell’iter di esecuzione dei controlli. Il Fascicolo Elettronico e le nuove applicazioni di gestione delle dichiarazioni sono stati progettati nella prospettiva del loro riutilizzo nell’ambito dello sdoganamento centralizzato nazionale. I processi digitali per l’implementazione dello sdoganamento centralizzato nazionale sono in corso di definizione e saranno presentati per la condivisione e la successiva sperimentazione in ambiente di addestramento al tavolo tecnico permanente ecustoms. Le istruzioni per l’utilizzo e la gestione del Fascicolo Elettronico sono contenute nell’Allegato 1 della Circolare 8/D, che sostituisce integralmente le disposizioni diramate con nota prot. n. 144636/RU dell’11 gennaio 2016 con oggetto “Digitalizzazione del processo di importazione in procedura ordinaria di accertamento tramite presentazione documentazione a sostegno con fascicolo elettronico”.

 

Questa previsione si inserisce nella prospettiva di un diverso approccio ai controlli: infatti, le previsioni recate dall’art. 163 CDU in merito alla gestione dei documenti di accompagnamento (fatture, certificati di origine, altre certificazioni, autorizzazioni, licenze, ecc.) richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di dichiarazione delle merci: come già chiarito, infatti, dal 1° maggio 2016 non ne è più richiesta l’obbligatoria allegazione alla dichiarazione doganale, essendo sufficiente che tali atti siano in possesso del dichiarante e a disposizione dell’autorità doganale nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana. I documenti di accompagnamento sono forniti all’autorità doganale solo se lo richiede la normativa dell’Unione o se necessari per il controllo doganale.

 

Questa facilitazione assume particolare rilevanza per gli operatori economici nazionali, tenuto conto del sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane che consente da tempo, in modalità totalmente digitalizzata, la presentazione e gestione delle dichiarazioni doganali in procedura ordinaria e domiciliata (soppressa dal 1° maggio 2016), anche mediante l’utilizzo del “fascicolo elettronico” per la presentazione della documentazione a corredo delle dichiarazioni doganali.

 

Queste novità si collegano a quelle introdotte in tema di conservazione all’art. 51 del nuovo Codice Doganale dell’Unione.

 

Nello specifico, l’articolo 51, par.1), CDU stabiliscel’obbligo di conservazione, per almeno tre anni, dei documenti e delle informazioni relativi all’espletamento delle formalità doganali. Nella generalità dei casi, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in dogana. Tuttavia, se si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto in relazione al loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale. Analogamente, per merci vincolate ad altro regime doganale o in custodia temporanea, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel quale il regime viene appurato o si conclude la custodia temporanea. Inoltre, tale termine di 3 anni è prorogato di altri tre anni in caso di notifica di un accertamento doganale mentre, in caso di instaurazione di un procedimento giudiziario, il termine è prolungato fino alla conclusione di tale procedimento.

 

In particolare, a decorrere da ottobre 2017 i seguenti mezzi di prova non potranno essere utilizzati per dimostrare la posizione doganale di merci dell’Unione:

 

– T2L o T2LF cartaceo (art. 124-bis RDT);

 

– il manifesto della compagnia di navigazione marittima;

 

– una fattura o un documento di trasporto relativi a merci il cui valore superi i 15.000 €.

 

Queste novità sia applicano dal 1° maggio 2016, tuttavia è previsto un periodo transitorio fino al 1° maggio 2019 al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale dell’Unione.

 

Il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove modalità operative avverrà, invece, presumibilmente entro fine 2020.

 

Per quanto riguarda gli operatoti, secondo quanto previsto dal nuovo CDU, le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione rimangono valide sino al loro riesame – da concludersi entro il 30 aprile 2019 – ma possono essere utilizzate secondo le nuove regole. Pertanto, sono state apportate le opportune modifiche al sistema informatico affinché i luoghi autorizzati censiti nella banca dati delle autorizzazioni alle domiciliate e alle semplificate per il transito (speditore/destinatario autorizzato) possano svolgere la funzione di “luoghi approvati” e possano essere così utilizzati nell’ambito della dichiarazione “normale in dogana” (art. 162 del CDU) con presentazione delle merci presso un luogo approvato (“Ordinaria c/o luogo”). Gli operatori possono così usufruire delle medesime modalità di dialogo telematico e dei medesimi benefici previsti dalla procedura di domiciliazione, nonché delle ulteriori semplificazioni innanzi descritte, apportando ai propri sistemi informatici minime modifiche. Le modifiche ai tracciati e alle regole e condizioni sono pubblicate sul portale dell’Agenzia delle Dogane. Dal 15 aprile 2016, poi, sono disponibili in ambiente di addestramento le applicazioni aggiornate e la nuova versione del Manuale per l’utente del Servizio Telematico Doganale (STD), per le consuete verifiche degli adeguamenti apportati ai sistemi informatici degli operatori prima dell’entrata in esercizio, fissata per il prossimo 1° maggio.