L’art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 ha stabilito che gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività deve avvenire esclusivamente su Consip, fatta salva apposita deroga dell’organo di vertice amministrativo. Ciò premesso, questo comune ha acquisito anni fa alcuni programmi informatici, per i quali occorre ogni anno garantire la relativa assistenza sistemistica. E’ evidente che l’assistenza deve essere garantita dalle stesse ditte che hanno fornito i prodotti software. Si pone quindi il problema di stabilire se si possa di anno in anno autorizzare gli acquisti in deroga. E’ possibile a tal fine utilizzare detto comma 516? L’alternativa sarebbe di cessare l’utilizzo degli stessi programmi e acquistare su Consip i prodotti, comprensivi della manutenzione per n anni. E’ evidente che ciò comporterebbe il disinvestimento di notevoli cespiti, con danno per l’Ente. Si chiede parere in merito.
RISPOSTA:
Il comma 516 dell’art. 1 della l. n. 208/2015 prevede che “le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid”. Tale disposizione, che sostanzialmente risulta assai simile a quella del precedente comma 510, è stata dettata per il settore informatico. La norma prevede in particolare la possibilità, in via eccezionale, di derogare agli obblighi di cui al comma 512 che si incentrano nell’obbligatorio ed esclusivo ricorso alla Consip (la detta norma dispone infatti “al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014), allorchè sussistano i requisiti di cui ai nn. 1) e 2) del comma 510 (e cioè sia resa apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo ed il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali); – Oltre a tali ipotesi eccezionali viene prevista anche la possibilità alternativa che l’autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo sia resa non solo nel caso in cui i beni o servizi risultino non disponibili o non idonei, ma anche nell’ipotesi di “necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa”, sembrando il legislatore in tal modo consentire una più ampia libertà per gli acquisti diretti nel settore informatico, in deroga alle convenzioni Consip. Sulla base di tali previsioni si è quindi dell’avviso che anche nel caso prospettato nel quesito l’amministrazione potrebbe evidenziare ai fini dell’applicabilità della norma il fatto che soltanto mantenendo il servizio in capo alle stesse ditte affidatarie risulta possibile la gestione dei programmi e dei prodotti già acquistati, mentre in caso diverso sarebbe compromessa la stessa continuità del servizio e delle relative attività di assistenza e manutenzione informatica. E’ chiaro peraltro che la ammissibilità di una scelta risulta tanto più sicura quanto si riesca a fondarla su motivazioni il più oggettive possibile sulla necessità e funzionalità del servizio in essere non proseguibile, così come impostato e concepito, con altri soggetti, e non solo su considerazioni di mera e generica opportunità; mentre andrebbe comunque adeguatamente dimostrato e motivato, al fine di evitare qualsiasi responsabilità contabile, che, in definitiva, tale soluzione risulterebbe anche la più conveniente dal punto di vista economico poiché la diversa soluzione di far ricorso a Consip imporrebbe all’Ente il disinvestimento di cespiti rilevanti con conseguenti danni economici, come accennato nel quesito stesso. Va comunque ricordato che l’autorizzazione a derogare alle convenzioni Consip, deve essere preliminarmente trasmessa alla Corte dei Conti, anche in conformità alla previsione di cui al comma 517 che stabilisce la sanzione disciplinare ed erariale per inosservanza degli obblighi di cui al 512. Inoltre gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del comma 516, in deroga al convenzionamento per il settore informatico e della connettività, devono essere comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid.