Una delle principali novità introdotte dal legge sulla trasparenza pubblicata con il decreto legislativon. 33 del 14 marzo 2013 è l’accesso civico.
L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del decreto sopracitato, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico, come previsto dalla nuova normativa non necessita di alcuna limitazione e la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è inoltre gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministro all’apposito form.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’ istante potrà rivolgersi al Titolare del potere sostitutivo.
FONTE: Linea Amica