Il dibattito, sviluppatosi a partire dalla vicenda che coinvolge il Ministro Nunzia De Girolamo, tocca questioni più volte poste dal Garante all’attenzione di Governo e Parlamento. Anche in occasione della scorsa Relazione annuale, si è infatti sottolineata l’esigenza di coniugare al punto più alto diritto di cronaca e dignità della persona, evitando quel “giornalismo di trascrizione” che spesso finisce per violare gravemente la vita privata delle persone, in modo a volte irreparabile.
In questa prospettiva, l’Autorità sta, da un lato, promuovendo un’ampia riflessione sull’aggiornamento del Codice dei giornalisti e, dall’altro, vigila costantemente sul rispetto del necessario bilanciamento tra libertà di stampa e diritto alla riservatezza.
Con riferimento al caso di specie, in particolare, pur non essendo stato formalmente richiesto di un intervento dai soggetti coinvolti, il Garante segue con attenzione gli sviluppi della vicenda e pertanto, anche a seguito delle sollecitazioni ricevute dal Ministro Gaetano Quagliariello, ritiene di dover chiarire, allo stato, alcuni aspetti.
In primo luogo, da quanto può evincersi dalle notizie di stampa, la conversazione pubblicata sembrerebbe essere stata registrata da uno degli interlocutori e la rilevanza penale di tale condotta – che sembrerebbe peraltro da escludersi – non è ovviamente oggetto di sindacato da parte di questa Autorità. Come spetta, del resto, alla magistratura e non certo al Garante la valutazione della rilevanza, liceità e quindi ammissibilità dei mezzi di prova prodotti in giudizio, anche qualora contengano, come in questo caso, dati personali.
Ed è parimenti riservata al giudice la valutazione della eventuale rilevanza penale (in termini di violazione del segreto investigativo o di pubblicazione arbitraria) della pubblicazione di atti del procedimento.
Al Garante è assegnato un compito diverso, ma non meno importante per una società democratica: la vigilanza – anche in ordine a notizie caratterizzate da interesse pubblico – sul rispetto del principio di essenzialità dell’informazione, quale presupposto fondamentale del corretto bilanciamento tra dignità della persona e diritto di cronaca.
Va peraltro rilevato che il diritto alla riservatezza ben potrebbe ricevere maggiore tutela – anche in relazione a ipotesi quali quelle in esame – in virtù di idonee fattispecie che il Parlamento dovesse, eventualmente, ritenere di introdurre nell’ordinamento.
FONTE: Garante per la protezione dei dati personali