Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.132 di ieri il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 contenente modifiche alle vigenti norme in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza. Il diritto di accesso all’informazione è regolato da norme conosciute internazionalmente come “Freedom of Information Acts” (FOIA). In base ad esse la pubblica amministrazione ha obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza e i cittadini hanno diritto a chiedere ogni tipo di informazione prodotta e posseduta dalle amministrazioni che non contrastino con la sicurezza nazionale o la privacy.
Con l’approvazione del Decreto Trasparenza da parte del Consiglio dei Ministri l’accesso alle informazioni è riconosciuto come diritto di cittadinanza in linea con quanto avviene in oltre 90 Paesi al mondo. Il testo iniziale, presentato dal governo il 20 gennaio scorso, è stato corretto in molte parti (quasi un’eccezione per le riforme delegate dal Parlamento al governo). Merito anche della società civile e di Foia4Italy, la rete di 30 associazioni, che prima ha lanciato la petizione e raccolto online 88 mila firme (erano 82 mila quando sono state consegnate al ministro Madia dieci giorni fa), poi è stata coinvolta in tutto l’iter parlamentare con tanto di audizioni in commissione Affari Costituzionali.
Nel decreto c’è l’obbligo di consentire l’accesso civico ricade non solo sulle pubbliche amministrazioni, ma anche sulle società partecipate da parte dello stato e dagli enti locali e su associazioni e fondazioni, purché (i) siano di dimensioni medio-grandi (bilancio superiore al mezzo milione di euro), (ii) siano finanziate per più della metà da risorse pubbliche e (iii) gli ordini direttivi siano designati da pubbliche amministrazioni. Il fine è quello di allargare l’ambito del diritto anche a soggetti che “assomigliano” alle pubbliche amministrazioni a motivo di un legame di finanziamento, partecipazione e nomina con queste ultime.
L’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo inserisce un articolo 5bis nel decreto legislativo 33 del 2013 (cosiddetto “decreto trasparenza”) in cui si esplicitano i casi in cui le pubbliche amministrazioni possono rifiutare in maniera motivata l’accesso civico (entro trenta giorni), cioè quando il diniego serve per “evitare un pregiudizio concreto” (non solo potenziale) ad alcuni interessi pubblici che includono l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, le relazioni internazionali e la difesa, la stabilità economica e finanziaria dello stato, la conduzione di indagini su reati e lo svolgimento di ispezioni.
Al seguente link il testo completo del decreto in Gazzetta Ufficiale