digitale 1Approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, il decreto legislativo che modifica il Cad, il Codice dell’amministrazione digitale approvato con il Dlgs 82/2005. Questo è il quinto correttivo: fra i molti ritocchi in arrivo segnaliamo le modifiche principali di interesse per le imprese, che riguardano le firme elettroniche e il domicilio digitale.


Ad esempio cambia la nozione di dati di tipo aperto: sono i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

 

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

 

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

 

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo i casi previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.

 

Le disposizioni del Codice si applicano adesso:

 

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

 

b) ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse;

 

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

 

Alla firma digitale, alla firma elettronica qualificata e alla firma elettronica avanzata, che sono note e normate, e che hanno sostanzialmente il medesimo valore giuridico della sottoscrizione autografa, si aggiunge un nuovo processo di firma. È quello che prevede che il documento sia formato «previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID in base all’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore».

 

Si estende poi la portata del domicilio digitale, proseguendo in una direzione intrapresa molti anni fa. Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico valido al fine delle comunicazioni con valore legale. Non è più costituito soltanto da un indirizzo Pec, ma per le persone fisiche sono previste anche altre modalità. È obbligatorio per i soggetti espressamente indicati dall’articolo 2 del Cad come modificato: pubbliche amministrazioni e alcune società a controllo pubblico. È obbligatorio anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi e per le imprese e le società. Il domicilio digitale sarà costituito dall’indirizzo indicato da professionisti, imprese e società in albi, elenchi e registri.

 

In allegato il testo completo del decreto.