Lo scorso 9 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 33 di attuazione della direttiva 2014/61/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, «recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità». Si tratta di una serie di previsioni che hanno l’obiettivo di facilitare i lavori di realizzazione delle reti a banda ultralarga da parte degli operatori di telecomunicazioni, con particolare riferimento alla posa della fibra ottica.
La strategia
La norma si inserisce all’interno delle azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea, in base ai quali, entro il 2020, tutti gli europei dovranno avere accesso a connessioni ad almeno 30 Mbit/s, e almeno il 50% delle famiglie dell’Unione dovrà essere in grado di abbonarsi a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s. Per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, nel 2015 il Governo italiano ha lanciato la «Strategia italiana per la banda ultralarga», che prevede un mix di risorse economiche e strumenti attuativi, fra i quali azioni di semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri per la realizzazione delle reti. Il Dlgs n. 33/2016 si inserisce fra queste ultime, dando attuazione alle indicazioni definite a livello europeo, con particolare riferimento al diritto, per gli operatori di telecomunicazioni, di utilizzare altre infrastrutture di rete, di poter negoziare l’inserimento di condotti nelle reti in corso di progettazione e di avere accesso ad alcune informazioni sulle infrastrutture di rete esistenti. Si tratta di ambiti che il legislatore italiano aveva già disciplinato, ma che nel nuovo testo vengono sistematizzati e, in molti casi, ridefiniti, con la previsione di nuovi adempimenti, obblighi e sanzioni. All’interno del decreto, molte sono le previsioni che riguardano direttamente i Comuni. Si riportano in sintesi quelle principali.
Obbligo di accesso all’infrastruttura fisica esistente
L’articolo 3 del Dlgs prevede che gestori e operatori di rete abbiano l’obbligo di concedere l’accesso alle proprie di infrastrutture fisiche agli operatori di telecomunicazioni, qualora questi debbano installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, salvo alcuni casi legati all’idoneità, all’indisponibilità di spazio o a motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Rispetto a questo obbligo, va comunque fatto notare come al comma 3 dell’articolo 14 si preveda l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 2 del Dl 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che escludeva la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di richiedere oneri agli operatori di telecomunicazioni per l’utilizzo di infrastrutture civili per il passaggio della fibra ottica.
Condivisione di informazioni sulle reti in formato digitale
Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi mediante una mappatura delle reti di comunicazione elettronica esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale a ospitarle, all’articolo 4 si prevede l’istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (Sinfi). Al Sinfi, le cui regole tecniche verranno definite in un decreto del ministero dello Sviluppo economico da emanarsi entro il 30 aprile 2016, le amministrazioni proprietarie e i gestori di infrastrutture fisiche funzionali a ospitare reti di comunicazione elettronica dovranno conferire dati territoriali minimi, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, relativi all’ubicazione e alle caratteristiche di tali infrastrutture.
Opere di genio civile e accesso alle infrastrutture
Il Sinfi, una volta entrato a regime, dovrà servire anche a facilitare il coordinamento dei lavori, visto che è previsto l’obbligo di comunicazione, da parte dei gestori di infrastruttura fisica e degli operatori di rete, relativamente all’apertura di nuovi cantieri. La centralità del coordinamento dei lavori è ribadita agli articoli 5 e 6, che prevedono che chiunque esegua opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche debba soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di tali opere, presentata da operatori di rete, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, fornendo alcune informazioni minime sui lavori. I proprietari e i gestori delle infrastrutture avranno quindi il diritto di negoziare accordi per consentire agli operatori di telecomunicazioni di intervenire contestualmente all’esecuzione di lavori di realizzazione di nuove infrastrutture o manutenzione di esistenti.
Tempi stretti e semplificazioni per le autorizzazioni
L’articolo 7 accorcia i tempi massimi previsti dal Codice delle comunicazione elettroniche (Dlgs 1° agosto 2003 n. 259) per il rilascio, da parte degli enti locali, di alcune autorizzazioni o per l’espressione del diniego, spingendosi molto oltre quanto indicato nella direttiva 2014/61/Ue. In particolare, vengono apportate delle modifiche al comma 7 dell’articolo 88 del Codice, per effetto delle quali la conclusione del procedimento di autorizzazione, o la convocazione della conferenza dei servizi, deve ora avvenire entro 30 giorni. Tale termine è ridotto a dieci giorni nel caso di attraversamenti di strade o lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, e a otto giorni in casi di interventi più leggeri quali l’infilaggio dei cavi dai chiusini o la posa aerea. Inoltre, viene previsto che, nei casi in cui i lavori di realizzazione delle reti elettroniche riguardino aree di proprietà di più enti, la richiesta di autorizzazione debba essere presentata allo sportello unico del Comune più popoloso, che è chiamato a convocare un’apposita conferenza dei servizi.
Sanzioni e oneri a carico degli operatori
Il Dlgs n. 33/2016 attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il ruolo di organismo competente per la risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche nelle materie disciplinate dal decreto stesso. Le decisioni assunte dall’Agcom sono vincolanti per le parti. Nell’esercizio di questo ruolo, l’Agcom può, in particolare nel caso di violazioni dell’obbligo di condivisione, attraverso il Sinfi, dei dati sulle infrastrutture da parte dei proprietari e gestori delle stesse, prevedere il pagamento di sanzioni che vanno dai 5mila ai 50mila euro.
Di particolare interesse per gli enti locali è infine la previsione contenuta nel comma 3 dell’articolo 12, che fornisce un’interpretazione dell’articolo 93, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui «gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione» che sono: l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Dlgs 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche ai sensi del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.