FOIAFino al 19 maggio, all’indirizzo open.gov.it/consultazione Foia, è in consultazione la bozza di circolare della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione relativa all’attuazione delle norme in tema di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).


 

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che modifica il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

 

Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere tale diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013. Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”.

 

Tale documento fornisce una prima serie di indicazioni operative, prevalentemente attinenti all’ambito delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato disciplinati dall’art. 5-bis, c. 1-3, del d.lgs. n. 33/2013. La successiva prassi applicativa ha tuttavia evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti operativi, attinenti alla dimensione organizzativa e procedurale interna, nonché al rapporto con i cittadini.

 

Pertanto, al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina in tema di accesso generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha predisposto la circolare (attualmente ancora in consultazione).

 

Le raccomandazioni operative ivi contenute riguardano i seguenti profili:

 

– le modalità di presentazione della richiesta (§ 3);

 

– gli uffici competenti (§ 4);

 

– i tempi di decisione (§5);

 

– i controinteressati (§6);

 

– i dinieghi non consentiti (§ 7);

 

– il dialogo con i richiedenti (§ 8);

 

– il Registro degli accessi (§ 9).

 

In allegato il testo completo della Circolare.