Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall’art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23/06/14) a decorrere dal 31 marzo 2015, Anci non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Per la finalità di cui all’oggetto l’art. 3, comma 1, del citato DM 55/2013 prevede che ogni amministrazione individui il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, inserendolo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che gli rilascerà un codice univoco ufficio. Tale codice è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica poiché consente al Sistema di Interscambio di recapitare la fattura elettronica all’ufficio destinatario, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( www.indicepa.gov.it )
Ciò premesso, si comunica che il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: UFO1Z2
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 25 DL n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse nei confronti dell’ANCI dovranno riportare:
– il codice identificativo di gara (CIG), tranne in caso di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010
– il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico
Si segnala, inoltre, che sul sito www.fatturapa.gov.it sono rintracciabili le informazioni relative alla fatturazione elettronica e alla procedura di accreditamento al sistema di interscambio.