Nel periodo dal 20 al 30 novembre 2014 è nuovamente disponibile la procedura on line per consentire ai soggetti interessati di effettuare l’adempimento previsto dall’art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 (PDF).

Trascorso detto periodo non sarà in alcun modo possibile ricevere ulteriori comunicazioni di elenchi, per permettere l’analisi e la predisposizione del catalogo delle basi di dati della PA.

Attraverso questa sezione del sito AgID è possibile effettuare la registrazione/autenticazione delle amministrazioni e il successivo caricamento del file predisposto per la comunicazione, il cui modello è disponibile a fondo pagina. La procedura di autenticazione richiede il codice IPA; pertanto, salvo casi particolari, l’acquisizione di tale codice attraverso l’accreditamento nell’Indice delle PA (IPA) è da ritenersi un adempimento propedeutico per effettuare la comunicazione delle basi di dati.

Per ogni chiarimento di merito si può fare riferimento alla pagina delle domande frequenti, mentre per ogni richiesta o comunicazione riguardante l’argomento va utilizzata esclusivamente la casella di posta elettronica dedicata: basidati@agid.gov.it

Come precisato nella FAQ n. 13, la scritta “non pubblicato” che appare in sede di visualizzazione del file caricato non ha alcun significato specifico. Naturalmente ciascun file è visibile solo all’utente/amministrazione che l’ha caricato.

Ricordiamo che possono richiedere l’accreditamento presso l’indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi:

  1. le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e pertanto: tutte le Amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI [articoli 47, comma 3 e 2, comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82];
  2. le società, interamente partecipate da Enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [art. 2, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82];
  3. i Gestori di pubblici servizi [art. 57-bis, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82];
  4. gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [comma 2, art. 6 del Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 del MEF].

 

FONTE: AGID – Agenzia per l’Italia Digitale

 

 

 

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