L’Accesso Civico è la disciplina che si occupa degli obblighi di pubblicazione per la PA in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. Quali strumenti possono essere d’aiuto nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa?
Il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso: ecco il primo intervento normativo introdotto tramite l’articolo 22 c.1 l. 241/90.
In seguito il Decreto legislativo 33/2013, è stato emesso allo scopo di riordinare la disciplina degli obblighi imposti alle pubbliche amministrazioni in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.
Infine è stato il D. Lgs. 97/2016 – FOIA (Freedom of Information Act) a perfezionare questo procedimento, con modifiche sostanziali all’Art. 5 del D. Lgs. 33/2013: così il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. Si ricorda che l’accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
Ma quali sono gli oneri per le PA? Secondo le indicazioni dell’ANAC:
Le pubbliche amministrazioni e, più in generale tutti i soggetti indicati nell’art. 11 del d.lgs.33/2013, hanno la responsabilità di organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di pubblicare, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”:
1) il nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del titolare del potere sostitutivo con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2) le modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un’adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso civico.
Chiunque – cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando l’istituto dell’accesso civico può segnalare l’inosservanza direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.
Per gestire questa mole di richieste è necessario che gli operatori pubblici dispongano di un sistema adeguato ad espletare, in maniera intuitiva e semplice, le funzioni introdotte dalla nuova disciplina dell’accesso civico generalizzato.
Anche per questo, Accesso Civico PA, applicativo di DigitalPA rappresenta la soluzione informatizzata ideale per l’ingresso a questo flusso di dati: questo strumento consente, infatti, di gestire con un’unica soluzione le istanze dei cittadini (generalizzate e documentali).
Il sistema informatizzato ha il vantaggio di concentrare, in unico processo, la gestione telematica di tutte le tipologie di istanze (accesso civico, generalizzato e documentale), la gestione informatizzata delle richieste di accesso non telematiche e, per concludere, la gestione informatizzata dell’intero flusso documentale, dalla richiesta fino all’espletamento dell’obbligo.
La tracciabilità di questo articolato flusso di informazioni è garantita attraverso un sofisticato sistema di security log.
La semplicità di questo approccio fa anche sì che venga favorito lo smistamento e l’assegnazione telematica delle istanze tra gli operatori dell’Ente.
Accessibilità da qualsiasi dispositivo (Pc, tablet, smartphone, etc.) e visualizzazione ottimizzata per i browser più diffusi (IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) con garanzia di massima usabilità sia dal lato Ente, sia dal lato Cittadini.
Puntare, in quanto amministrazione pubblica, sull’ottimizzazione dell’organizzazione manageriale e sul miglioramento della fase gestionale (nel rispetto delle scelte operate dagli organi di indirizzo politico) può essere lo step decisivo per lo switch off alla PA 2.0, alla Pubblica Amministrazione digitale al servizio della collettività.
L’importante è, per non sovraccaricare l’attività amministrativa inutilmente e tutelare la privacy stessa degli operatori pubblici, che il diritto all’accesso civico da parte del cittadino venga esercitato con un po’ di buon senso. Il garante della Privacy ha infatti disposto che:
Ogni trattamento di dati deve essere effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, tenendo conto anche dei diritti alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio e in generale ai diritti inviolabili della persona.
Pertanto per un uso consapevole e ragionato di questa risorsa occorre che alla PA 2.0 corrisponda un cittadino 2.0 all’altezza di questo epocale cambiamento.