Accesso Civico generalizzato: nuove modalità di richiesta e nuovi obblighi di pubblicazione. Come riunire tutta la gestione informatica in un unico processo?
Il D. Lgs. 97/2016 – FOIA (Freedom of Information Act)- ha modificato l’Art. 5 del D. Lgs. 33/2013, ampliando la disciplina dell’Accesso Civico a nuove modalità di richiesta e inserendo nuovi obblighi di pubblicazione: la pubblica amministrazione ha l’obbligo di informazione, pubblicazione e trasparenza e i cittadini hanno diritto a chiedere ogni tipo di informazione prodotta e posseduta dalle amministrazioni che non contrastino con la sicurezza nazionale o la privacy.
Gli utenti possono richiedere la visione sia dei “documenti amministrativi”, sia dei “dati”, intendendo con ciò un concetto informativo più ampio, che trascende il supporto fisico su cui è incorporato e si allontana dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione.
Questa dicotomia relativa al tipo di accesso (documenti e dati, accostabile a una bipartizione accesso generalizzato/accesso documentale) potrebbe generare alcune incertezze per gli operatori pubblici che devono approcciarsi a queste nuove regole.
Accesso Civico PA, applicativo di Digital PA consente di gestire con un’unica soluzione le istanze dei cittadini (generalizzate e documentali).
Quali sono i vantaggi che offre questa soluzione?
- Gestione di tutte le modalità di richiesta di accesso (civico, generalizzato, documentale);
- Generazione del registro di Accesso Civico;
- Invio telematico delle richieste di accesso;
- Registrazione del cittadino per l’invio e la gestione delle proprie istanze;
- Comunicazioni con il cittadino per la condivisione di dati ed esiti delle richieste;
- Trasmissione notifiche via mail ai responsabili;
- Gestione e archiviazione pratiche pervenute da diversi canali (e-mail, istanze cartacee);
- Gestione dell’intero flusso di richiesta, mediante coinvolgimento del responsabile anticorruzione e di tutti i servizi interessati.
Ottemperare a queste regole consente di non incorrere in sanzioni, infatti, il procedimento di accesso generalizzato si deve concludere con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda: il termine per la conclusione del procedimento di accesso decorre “dalla presentazione dell’istanza”.
Nel caso in cui l’amministrazione non risponda entro il termine previsto dalla legge, si ricorda che la normativa prevede due conseguenze:
IL CITTADINO: La revisione dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013 consente al richiedente di attivare la procedura di riesame della richiesta di accesso e di proporre ricorso al giudice amministrativo. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve così emanare provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda di riesame.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. L’inosservanza del termine comporta: una valutazione sulla possibile responsabilità dirigenziale; sanzioni disciplinari al responsabile della pratica ed per danno all’immagine dell’amministrazione, con conseguente valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla sua performance individuale.