zfuCon una nuova circolare, vengono specificate ulteriormente le modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive; approvato anche il nuovo modello di domanda.


Il ministero dello Sviluppo economico (Mise) interviene nuovamente in materia di agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal terremoto.

 

Con la circolare 15 settembre 2017, infatti, viene modificata e integrata la precedente circolare 4 agosto 2017, con cui sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso ai benefici. Peraltro, con una nota pubblicata lo scorso 17 agosto, lo stesso ministero aveva già fornito una prima importante precisazione rispetto alla circolare di inizio agosto.

 

Zona franca urbana, agevolazioni, beneficiari e presentazione delle domande

 

La Zfu è stata istituita dal decreto legge “conti pubblici” (articolo 46, Dl 50/2017) e comprende i comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dai terremoti che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016 (l’elenco dettagliato dei comuni, suddivisi per regione, è disponibile nell’apposita sezione del sito internet del Mise ).

 

I benefici fiscali e contributivi sono i seguenti:

 

 

  • esenzione dalle imposte sui redditi
  • esenzione dall’Irap
  • esenzione dall’imposta municipale propria
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

 

Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018. Hanno diritto alle agevolazioni, se svolgono la propria attività o la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella Zfu:

 

 

  • le imprese di qualsiasi dimensione
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

 

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi:

 

 

  • 190.610.000 euro per il 2017
  • 164.346.000 euro per il 2018
  • 138.866.000 euro per il 2019.

 

 

Come detto, i criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono stati definiti dalla circolare del 4 agosto. Le istanze possono essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it, dalle 12 del 23 ottobre e fino alle 12 del 6 novembre 2017.

 

Gli ulteriori chiarimenti

 

La circolare del 15 settembre 2017 è stata emanata per chiarire alcuni aspetti disciplinati dal precedente documento di prassi. In particolare, il Mise ha precisato che:

 

 

  • ferma restando la concessione delle agevolazioni per l’intero importo consentito dallo stanziamento previsto dalla legge (al netto degli oneri di gestione), le percentuali indicate nel paragrafo 10 della circolare del 4 agosto 2017 (secondo cui soggetti beneficiari possono fruire dell’importo dell’agevolazione concessa per il 39% nel corso del 2017, per il 33% nel corso del 2018 e per il 28% nel corso del 2019) costituiscono limiti riferiti al complesso delle fruizioni di tutti i soggetti beneficiari nell’anno di riferimento e parametrati all’entità dello stanziamento complessivo relativo al triennio 2017 – 2019 (sempre al netto degli oneri di gestione). Ne consegue che tali percentuali non costituiscono limiti annuali di fruizione dell’aiuto da parte del singolo beneficiario, nei confronti del quale l’agevolazione viene concessa, sussistendo tutti i requisiti, nella misura massima stabilita dai paragrafi 6 e 8 della circolare del 4 agosto
  • con riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, per l’accesso alla piattaforma telematica, i titolari di reddito di lavoro autonomo devono disporre di una casella di posta elettronica certificata attiva, censita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec)
  • allo scopo di adeguare l’importo dell’agevolazione al differente carico fiscale e contributivo riferibile ai soggetti richiedenti, gli stessi dovranno indicare, nell’istanza, l’importo dell’agevolazione richiesta, da commisurare all’ammontare previsto di imposte e contributi a carico del richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili (2017 e 2018)
  • il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili sarà effettuato tra tutti i soggetti ammissibili sulla base dell’importo dell’agevolazione richiesta indicato nell’istanza
  • il riparto è di tipo proporzionale e, quindi, sarà effettuato suddividendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili tra tutti i soggetti ammissibili, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’importo delle agevolazioni complessivamente richieste.

 

 

Alla circolare è anche allegato il nuovo modello di istanza per l’accesso alle agevolazioni, che sostituisce quello allegato alla circolare del 4 agosto.