Dialogo ancora aperto tra strutture dell’Agenzia, stampa specializzata e professionisti su ulteriori problematiche relative alla procedura di collaborazione volontaria (legge 186/2014) finalizzata non solo all’emersione e al rientro di capitali illegittimamente detenuti all’estero, ma anche al ripristino della legalità per chi ha commesso illeciti fiscali senza varcare i confini nazionali.
I nuovi chiarimenti trovano posto nella circolare n. 31/Edel 28 agosto 2015, che fa seguito ad altri tre documenti di prassi (circolari nn. 10, 27 e 30).
Cassette di sicurezza: la parola non basta
Attività e valori frutto di evasione, contenuti in cassette di sicurezza detenute in Italia, non possono emergere con una semplice autocertificazione: l’apertura e l’inventario delle stesse deve necessariamente avvenire alla presenza di testimoni qualificati, come un notaio o funzionari dell’istituto di credito.
Prelievi modesti e sporadici
I prelevamenti da conti correnti esteri, se limitati per importo e frequenza e circoscritti nel perimetro del rendimento delle attività detenute all’estero, possono essere ricondotti al consumo personale del contribuente. Ciò vale anche in caso di patrimonio che non produce utili.
Due adempimenti per il contribuente
La relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria non sostituisce l’obbligo di indicare le attività nel quadro RW di Unico 2015 che, pertanto, va necessariamente compilato.
A chi aderisce alla voluntary, data la complessità di formazione del fascicolo, sono concessi ulteriori trenta giorni, dall’invio della prima richiesta, per presentare altri elementi o integrare la documentazione. Oltre questo termine, la valutazione dell’Agenzia dipenderà dalla verifica del comportamento del contribuente: in sostanza, se la condotta omissiva è avvenuta in buona fede, l’errore è scusabile o dovuto a causa di forza maggiore, gli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale saranno emessi in base alle regole della procedura di collaborazione volontaria.
Un varco per la lista Falciani
Nessuna preclusione alla procedura per i contribuenti presenti nella lista Falciani, purché l’adesione avvenga prima dell’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria e dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Da San Marino direttamente senza autorizzazione
Quando la regolarizzazione spontanea riguarda attività detenute nella Repubblica di San Marino, la normativa di favore sottostante alla voluntary disclosure, sia riguardo all’ambito temporale sia ai profili sanzionatori, trova applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver.
Collaborazione volontaria e contributo di solidarietà
I benefici previsti dalla disclosure possono essere riconosciuti anche per il contributo di solidarietà dovuto dai contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a 300mila euro.
Perfezionamento del rimpatrio giuridico
L’attestazione rilasciata dall’intermediario finanziario residente costituisce documentazione idonea per provare l’avvenuto affidamento delle attività in gestione o in amministrazione (“rimpatrio giuridico”) a condizione che, oltre alle generalità di chi si avvale della procedura e alla data di assunzione in carico delle attività, siano dettagliatamente indicate anche la tipologia, la quantità, il valore di ciascuna attività rimpatriata e, per ciascuna, la natura del mandato fiduciario.
Con rimpatrio giuridico chi dichiara?
Fino al perfezionamento del rimpatrio giuridico, gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all’estero, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ricadono unicamente sul contribuente, il quale deve provvedere anche agli eventuali adempimenti dichiarativi connessi ai redditi derivanti da quelle attività.
Attività rimpatriate e risparmio gestito
La procedura di collaborazione volontaria non prevede la possibilità, per le società fiduciarie statiche, di applicare il regime di risparmio gestito alle attività emerse nell’ambito della voluntary disclosure.