Per la riapertura dei termini è prevista un’istanza aggiornata, ma, nelle more, chi vuole mettersi in regola può farlo secondo le modalità già espresse, che non perdono la loro efficacia. Il decreto fiscale (articolo 7, Dl 193/2016) prevede la riapertura dei termini della voluntary disclosure, ossia della procedura di collaborazione volontaria prevista per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all’estero e degli imponibili di fonte italiana, beneficiando di una riduzione delle sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. A tale procedura si può accedere – fin da subito – utilizzando il modello approvato nel 2015 dal direttore delle Entrate (provvedimento 13193/2015).
Lo fa sapere l’Agenzia che, per agevolare coloro che intendono approfittare di questa nuova chance per mettersi in regola con il Fisco italiano, ha diffuso oggi un comunicato stampa con le seguenti precisazioni:
- per inviare – già da oggi – l’istanza di accesso alla nuova procedura della voluntary è possibile utilizzare il “vecchio” modello di istanza 2015 e trasmetterlo – esclusivamente per via telematica – con le modalità dettate nel punto 4 del provvedimento 13193/2015
- possono, inoltre, spedire – via Pec – una relazione di accompagnamento, con l’indicazione dei dati e delle informazioni che non trovano spazio nel “vecchio” modello come, ad esempio, dati e informazioni relativi al 2014 e al 2015. Si ricorda, infatti, che il Dl 193/2016 consente di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.
In seguito, quando sarà predisposto il nuovo modello di istanza, con le relative istruzioni, aggiornato con le disposizioni del decreto fiscale entrato in vigore il 24 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate fornirà, con lo stesso provvedimento, le necessarie indicazioni per integrare la richiesta di accesso presentata con le modalità appena descritte.
Ricordiamo che…
È possibile avvalersi della “voluntary-bis” fino al 31 luglio 2017, a condizione che il contribuente che presenta l’istanza non l’abbia già avanzata in precedenza, anche per interposta persona. Il versamento del dovuto (a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2017, senza possibilità di avvalersi della compensazione, in un’unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo (la prima, comunque, entro il 30 settembre 2017). Possono accedere alla nuova voluntary anche soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate).