L’Agenzia delle Entrate ha scelto il Centro operativo di Pescara per la gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero (articolo 1 della legge 186/2014) presentate, per la prima volta, dallo scorso 10 novembre. Sarà la stessa struttura, inoltre, a emettere i relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, con riferimento a tutte le annualità oggetto delle richieste.
A stabilirlo il provvedimento del 27 novembre 2015 del direttore dell’Agenzia che completa il precedente del 6 novembre, in attuazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 187/2015. I contribuenti possono però chiedere, tramite apposita istanza, che la fase istruttoria del procedimento e l’eventuale contradditorio, in base alle loro necessità, si svolgano non presso il Centro operativo di Pescara, ma in una direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o presso la direzione provinciale di Trento.
La richiesta deve essere inviata, fino a dieci giorni prima della data fissata per il contraddittorio, tramite Pec, alla casella postale del Cop di Pescara, anche insieme alla relazione di accompagnamento e alla documentazione che integrano le istanze di adesione. Le modalità sono quelle indicate nel provvedimento del 30 gennaio 2015. Nell’istanza l’interessato deve anche comunicare se è disponibile a presentarsi personalmente o se all’invito comparirà un suo rappresentante delegato ai sensi dell’articolo 63 del Dpr 600/1973.
Il provvedimento, inoltre, assegna alle strutture coinvolte nella gestione delle attività istruttorie (e, quindi, il Cop di Pescara, le direzioni regionali e la direzione provinciale di Trento), tutte le misure organizzative necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni e la salvaguardia della privacy del contribuente.
Un discorso a sé per la direzione provinciale di Bolzano, che continua a gestire, a tutto tondo, istanze e atti relativi alla voluntary disclosure di sua competenza anche nel caso in cui le domande siano state presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015.
Lo stesso provvedimento, prevede, poi, che siano indirizzate sempre alla casella postale del Centro operativo di Pescara e tramite Pec, le opzioni per l’applicazione, ai fini delle imposte dirette, dell’aliquota del 5%, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), del Dl 153/2015, alle prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP) e a quelle erogate dai diversi enti o istituti della repubblica elvetica di prepensionamento in qualunque forma corrisposte, trasmesse a cominciare dal 10 novembre 2015.