visite fiscali orariOrari visita fiscale per l’anno 2016: ecco alcuni chiarimenti dell’INPS in merito. La visita fiscale, nel diritto del lavoro italiano, è un accertamento predisposto dal datore di lavoro, dall’INPS o dalla A.S.L. per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per malattia. La principale normativa di riferimento è lo Statuto dei lavoratori, cui si affiancano i diversi contratti collettivi di lavoro, ed ulteriori disposizioni normative, ove presenti ed applicabili.

 

 

Nel 2016, in base a quanto reso noto dall’Inps, gli orari della vista fiscale resteranno invariati, sia per i lavoratori pubblici che per i dipendenti del settore privato: essendo state modificate, difatti, recentemente le fasce di reperibilità, con nuovi orari in vigore da gennaio 2015, e non essendo subentrate ulteriori regolamentazioni in materia, nulla cambierà nel 2016. Vediamo ora quali sono gli orari delle visite fiscali attualmente in vigore, quali gli obblighi del lavoratore, i casi di assenza giustificata e di esonero.

 

Per i dipendenti pubblici la visita fiscale viene richiesta dall’ente di appartenenza ai medici dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) o all’INPS. Per i lavoratori privati, l’INPS generalmente esegue dei controlli a campione, inviando le visite fiscali tra i vari soggetti “pescati”. Anche il datore di lavoro privato può richiedere una visita fiscale attraverso l’ASL o l’INPS (come nel pubblico impiego), ma in questo caso la visita ha un costo per la ditta richiedente.

 

Per i dipendenti privati le visite fiscali si effettuano sette giorni su sette, con le seguenti fasce di reperibilità:

 

  • dalle ore 10:00 alle ore 12:00

 

  • dalle ore 17:00 alle ore 19:00

 

 

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

 

Per i dipendenti della pubblica amministrazione italiana, la legge 6 agosto 2008, n. 133 aveva esteso l’orario di reperibilità delle visite fiscali a sette giorni su sette dalle ore 8 alle 20 con un’unica interruzione dalle ore 13 alle 14.

 

Successivamente il decreto legge 1º luglio 2010 n. 78 ha abrogato il secondo periodo dell’art. 71 comma 3 della legge 133/2008 il quale stabiliva le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti in malattia delle PP.AA., ai fini del controllo da parte del medico fiscale. Si tornò quindi, anche per dipendenti pubblici alle storiche fasce orarie di reperibilità, durante il periodo di malattia, ovvero dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00.

 

Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 18 dicembre 2009 n. 206, modificò nuovamente le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia a causa dell’impennata dei giorni di malattia.

 

Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 – convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 – ha stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le nuove fasce di reperibilità siano le seguenti:

 

  • dalle ore 09:00 alle ore 13:00

 

  • dalle ore 15:00 alle ore 18:00

 

Il decreto ha affermato inoltre che l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. La legge 15 luglio 2011 n. 111 ha stabilito che la verifica può essere fatta già dal primo giorno di malattia.

 

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con parere del 21 novembre 2011, ha chiarito che l’obbligo previsto dalla legge del 2011 sussiste se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.