Con la risposta n. 228 del 26 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’esclusione di alcune società dal perimetro del nuovo gruppo Iva, alla luce dell’assenza di un vincolo organizzativo tra le parti coinvolte.
Il quesito era stato presentato congiuntamente da due società: una controllante e una controllata, facenti parte di un gruppo acquisito in parte in liquidazione.
La normativa di riferimento
La formazione di un gruppo Iva, regolata dall’articolo 70-ter del decreto Iva, richiede la presenza congiunta di tre vincoli tra i soggetti aderenti: finanziario, economico e organizzativo. Quest’ultimo sussiste quando le società condividono una gestione coordinata, formalizzata attraverso disposizioni di legge (libro quinto, titolo V, capo IX, del Codice civile) o attuata di fatto, anche mediante un soggetto terzo.
Inoltre, l’articolo 2497-sexies del Codice civile introduce una presunzione relativa, secondo cui l’attività di direzione e coordinamento si considera esercitata da chi consolida i bilanci delle società o le controlla ai sensi dell’articolo 2359. Tuttavia, tale presunzione può essere superata fornendo prove contrarie.
Il caso specifico
Le società istanti hanno richiesto chiarimenti sull’applicabilità del vincolo organizzativo in un contesto particolare: la controllante aveva acquisito un gruppo con alcune società poste in liquidazione, ma le condizioni dell’accordo di liquidazione escludevano qualsiasi attività di direzione e coordinamento da parte della controllante sulle controllate.
La documentazione presentata evidenziava che le società del gruppo posto in liquidazione avrebbero mantenuto piena autonomia gestionale e giuridica, come stabilito nell’accordo ai sensi dell’articolo 23 del Codice della crisi e dell’insolvenza. In particolare, era previsto che ogni società operasse indipendentemente, senza alcun vincolo gerarchico o organizzativo imposto dalla controllante.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate su vincolo organizzativo a nuovo gruppo IVA
Analizzando il caso, l’Agenzia ha verificato che la presunzione di direzione e coordinamento prevista dall’articolo 2497-sexies poteva essere confutata. Sebbene la controllante Alfa detenesse il controllo di Delta, la documentazione fornita dimostrava in modo chiaro che non vi era un’effettiva attività di coordinamento tra le società.
L’Agenzia ha quindi concluso che, in assenza del vincolo organizzativo, la società controllata non doveva essere inclusa nel gruppo Iva. Questa interpretazione sottolinea l’importanza di esaminare caso per caso le relazioni tra le società, andando oltre le semplici presunzioni di legge.
Implicazioni
La risposta dell’Agenzia delle Entrate ribadisce che il gruppo Iva non può essere costituito in assenza di una connessione organizzativa effettiva tra i soggetti coinvolti. Questo chiarimento rappresenta un punto di riferimento per le aziende che si trovano in situazioni analoghe, soprattutto in contesti di acquisizioni complesse o liquidazioni parziali.
In conclusione, il caso conferma come la documentazione contrattuale e una gestione aziendale autonoma siano elementi determinanti per escludere l’applicabilità del vincolo organizzativo, garantendo alle società maggiore flessibilità nel definire i propri assetti fiscali.