Vidimazione Libri Sociali: scade tra pochi giorni il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa, relativa al 2018, per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri sociali obbligatori elencati dall’articolo 2421 del codice civile.
È, infatti, venerdì 16 marzo l’ultimo giorno utile per assolvere il consueto onere da parte delle società di capitali; l’obbligo riguarda anche le società in liquidazione. Ogni libro sociale può essere rilegato o composto da fogli mobili ma, in entrambi i casi, deve essere numerato pagina per pagina e bollato in ogni foglio presso un notaio o presso il Registro imprese delle Camera di commercio.
Chi deve provvedere alla vidimazione
Innanzitutto occorre verificare quali siano le società che devono assolvere l’obbligo e quali, invece, quelle esonerate. A tal proposito, si ricorda che sono tenute a effettuare la vidimazione e bollatura dei libri e delle scritture contabili, e il conseguente versamento della tassa, le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società consortili a responsabilità limitata, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi tra enti territoriali.
L’adempimento riguarda anche le società in liquidazione ordinaria (che devono versare la tassa fino al momento della cancellazione dal Registro delle imprese) e le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento qualora siano ancora obbligate alla tenuta dei libri da vidimare.
Sono, invece, esonerate le società di capitali dichiarate fallite, le società cooperative e di mutua assicurazione, le imprese individuali, i consorzi tra imprese che non hanno assunto la forma di società consortili, le società semplici, quelle in nome collettivo e le società in accomandita semplice; inoltre vanno annoverati tra gli esonerati anche gli enti non economici, le aziende ospedaliere, le aziende socio sanitarie, le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato.
Libri sociali da bollare
Quali siano i libri soggetti a vidimazione lo stabilisce, come già detto, l’articolo 2421 del codice civile. Nello specifico si tratta di:
- libro dei soci, dove vengono annotati il numero delle azioni o quote, i dati del titolare, i trasferimenti e i vincoli riguardanti le azioni e i versamenti eseguiti
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, dove sono reperibili i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione dove sono inseriti i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo dove sono riportati i verbali delle riunioni del comitato
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo della gestione dove si trovano i verbali delle riunioni effettuate
- libro delle obbligazioni dove è trascritto il numero delle obbligazioni emesse e quelle estinte, il nome e cognome dei titolari delle obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli a esse relativi
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti, dove sono rintracciabili gli eventuali verbali delle assemblee da questi tenute
- ogni altro libro o registro per il quale l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Per gli altri libri contabili prescritti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e per quelli previsti da norme fiscali (registri Iva, registro dei beni ammortizzabili, eccetera), nessuna vidimazione, ma il responsabile della loro tenuta deve procedere alla numerazione progressiva delle pagine di ciascun registro.
L’importo è uno solo, a prescindere dal numero dei registri
Per la bollatura e la numerazione dei libri sociali, indipendentemente dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura forfetaria di:
- 309,87 euro, se il capitale (o il fondo di dotazione) non supera l’importo di 516.456,90 euro
- 516,46 euro, se il capitale sociale (o il fondo di dotazione) supera tale importo.
La data di riferimento per stabilire l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione è quella del 1° gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento. Di conseguenza, le variazioni del capitale o del fondo di dotazione, intervenute dopo il 1° gennaio 2018 e comunque prima del termine previsto per il pagamento della tassa per quest’anno (ossia il 16 marzo), non incidono sull’importo da pagare adesso, ma su quello dovuto il prossimo anno.
Infine, occorre ricordare che i termini e le modalità di versamento cambiano nel caso in cui si tratta dell’anno di inizio attività o degli anni successivi. Nel primo caso, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.
Il versamento per gli anni successivi, invece, va effettuato entro il 16 marzo, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica indicando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario”, l’importo e l’anno per il quale viene eseguito il versamento.
Sanzioni
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima, in ogni caso non inferiore a 103 euro. È possibile sanare la violazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.